Art. 5 Ufficio di gabinetto 1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa istruttoria della Direzione competente. 3. Il Capo di gabinetto puo' nominare, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo.