Art. 5 
 
                        Ufficio di gabinetto 
 
  1. L'Ufficio di gabinetto  coadiuva  il  Capo  di  gabinetto  nello
svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 
  2. In particolare, il  Capo  di  gabinetto  coordina  le  attivita'
affidate  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro,
riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra  le  funzioni  di
indirizzo del Ministro  e  i  compiti  del  Segretario  generale.  In
particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro,
si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a
particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato
generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale  e
con l'Organismo indipendente di valutazione della  performance;  cura
l'adozione  dei  provvedimenti  di  concessione  del  patrocinio  del
Ministero, previa istruttoria della Direzione competente. 
  3. Il Capo di gabinetto puo' nominare,  nell'ambito  del  personale
dirigenziale e non dirigenziale  assegnato  agli  Uffici  di  diretta
collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e fino a  due  Vice
Capo dell'Ufficio legislativo.