Art. 6 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
dell'attivita' normativa nelle materie di competenza  del  Ministero,
assicurando il raccordo  permanente  con  l'attivita'  normativa  del
Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa
dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero,  svolge
attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati
relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al  turismo
e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione
con il Consigliere diplomatico,  cura  l'istruttoria  delle  risposte
agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo.  Ha  funzioni  di
consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro,  degli
altri Uffici di diretta collaborazione  e  del  Segretario  generale,
nonche', limitatamente alle questioni interpretative di  massima  che
presentano profili di interesse generale, delle  Direzioni  generali;
svolge   funzione   di   assistenza   nei    rapporti    di    natura
tecnico-giuridica con la Conferenza  Stato-Regioni  e  la  Conferenza
unificata,  con  le  autorita'   amministrative   indipendenti,   con
l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al
contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.