Art. 12 Disposizione transitoria 1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento e' realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche. 2. La data di attivazione del Registro pegni e' resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. 3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalita' di cui al presente regolamento.