Art. 21 Uffici di diretta collaborazione del Ministro 1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) la Segreteria particolare del Ministro; e) la Segreteria tecnica del Ministro; f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; g) l'Ufficio stampa e comunicazione; h) le Segreterie del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretari di Stato; 3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato dal Capo di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a g) del comma 2.