Art. 21 
 
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le   altre   strutture   dell'amministrazione,   collaborando    alla
definizione  degli  obiettivi,  alla  elaborazione  delle   politiche
pubbliche, alla relativa valutazione ed alle  connesse  attivita'  di
comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi  di   impatto
normativo,  all'analisi  costi-benefici  ed   alla   congruenza   fra
obiettivi e risultati. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a) l'Ufficio di gabinetto; 
    b) l'Ufficio legislativo; 
    c) la Segreteria del Ministro; 
    d) la Segreteria particolare del Ministro; 
    e) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
    g) l'Ufficio stampa e comunicazione; 
    h)  le  Segreterie  del  Vice  Ministro,  ove  nominato,  e   dei
Sottosegretari di Stato; 
  3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento  dei  rispettivi
compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato  dal  Capo
di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili  degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da  b)  a  g)
del comma 2.