Art. 22 
 
                        Ufficio di gabinetto 
 
  1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento  dei
suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina  gli  atti  ai  fini
dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari  di  Stato,
coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta
collaborazione i quali, ai fini  di  cui  al  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'
della  spesa,  ed  assume  ogni  utile  iniziativa  per  favorire  il
conseguimento degli obiettivi stabiliti  dal  Ministro,  assicurando,
nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, il raccordo tra le  funzioni  di  indirizzo  del
Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. 
  2. Il Capo di gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  e   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri  parlamentari,  dirigenti  di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, nonche'  fra  professori  universitari,  ovvero  fra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso
di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati  di  elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate. 
  3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il  Capo  di  gabinetto  per  le
competenze proprie e per quelle delegate dal  Ministro,  comprese  le
attivita'  inerenti  al  cerimoniale  e  alle  onorificenze,  ed   e'
articolato in distinte  aree  amministrative  e  tecniche,  cui  sono
preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o  piu'
Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo  delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti,  anche
estranei alla pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  capacita'
adeguate  alle   funzioni   da   svolgere   e   dotati   di   elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate. 
  4. L'Ufficio di  gabinetto,  in  coordinamento  con  l'Ufficio  del
Consigliere  diplomatico,  assicura  la  coerenza   tra   l'indirizzo
politico e  le  posizioni  negoziali  in  ambito  internazionale  del
Ministero, coordinando, per  i  profili  di  rilevanza  politica,  la
partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione
delle  politiche  e  della  legislazione  europea  e  degli   accordi
internazionali in campo ambientale, e al  Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione  a  livello
nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale. 
  5. Il Capo di gabinetto puo' delegare, con  provvedimento  formale,
alla RUA le attivita' costituenti servizi  di  supporto  a  carattere
generale  necessarie  per  l'attivita'  degli   Uffici   di   diretta
collaborazione. 
  6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di
sicurezza di cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5,  per  i  compiti  e  le
funzioni in materia di tutela amministrativa delle  informazioni  per
la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,  n.  124,  composto  da
personale individuato nel limite del contingente di cui  all'articolo
28. 
  7. L'Ufficio di gabinetto  coordina  gli  apporti  delle  direzioni
generali   in   materia   di   sicurezza   economica,    informatica,
infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali  del
Ministro, e cura la partecipazione  del  Ministero  nelle  competenti
sedi nazionali ed internazionali. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124,  e'  riportata  nelle
          note alle premesse.