Art. 22 Ufficio di gabinetto 1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. 2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale. 5. Il Capo di gabinetto puo' delegare, con provvedimento formale, alla RUA le attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessarie per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione. 6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28. 7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali in materia di sicurezza economica, informatica, infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali del Ministro, e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali ed internazionali.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 3 agosto 2007, n. 124, e' riportata nelle note alle premesse.