Art. 24 
 
                  Uffici di segreteria del Ministro 
 
  1.   La   Segreteria   del   Ministro,   assicura    il    supporto
all'espletamento  dei  compiti   del   Ministro,   provvedendo   alla
predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi
del Ministro e alla acquisizione ed  elaborazione  di  ogni  elemento
utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi  3
e 5. 
  2.  Alla  Segreteria  del  Ministro  e'  preposto  il  Capo   della
segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo
mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso. 
  3.  Alla  Segreteria  particolare  del  Ministro  e'  preposto   il
Segretario  particolare  che  cura  l'agenda  e   la   corrispondenza
riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso  con  soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 
  4. Il Segretario  particolare  e  il  Capo  della  segreteria  sono
nominati dal Ministro fra  soggetti,  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario. 
  5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di  supporto  tecnico  al
Ministro  per  l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche
ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti  e
le direzioni generali e gli altri Uffici di  diretta  collaborazione,
sia nella fase di rilevazione delle problematiche da  affrontare  che
in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro. 
  6. Alla Segreteria tecnica e' preposto  il  Capo  della  segreteria
tecnica, nominato dal Ministro  tra  soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica  amministrazione,   in   possesso   di   comprovati   titoli
professionali e culturali attinenti  ai  settori  di  competenza  del
Ministero. Il Capo della  segreteria  tecnica  presiede  la  Consulta
nazionale  per  l'informazione  territoriale  ed  ambientale  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 32, del 2010: 
                «Art. 11 (Misure di coordinamento). - (Omissis). 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentito il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono  definite
          le  modalita'  di  funzionamento  della  Consulta  e   sono
          determinati gli eventuali  ulteriori  rappresentanti  delle
          pubbliche amministrazioni centrali e degli  enti,  istituti
          ed organismi nazionali,  nonche'  gli  eventuali  ulteriori
          rappresentanti  degli  enti   locali.   Con   il   medesimo
          provvedimento sono  anche  individuate,  nell'ambito  della
          Consulta, una  o  piu'  sezioni  tecniche  per  l'attivita'
          istruttoria   su   specifiche   tematiche   di   competenza
          dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata  «Tavolo
          tecnico di cooperazione» tra il  livello  nazionale  ed  il
          livello  regionale  per  la  realizzazione  di  un  sistema
          coordinato e  condiviso  per  il  governo,  la  tutela,  il
          monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del  territorio
          e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle
          regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il  raccordo  tecnico
          ed informativo  con  le  Agenzie  ambientali,  regionali  e
          provinciali. 
                (Omissis).».