Art. 25 
 
                 Ufficio del consigliere diplomatico 
 
  1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di
supporto al  Ministro  per  i  rapporti  internazionali,  unionali  e
bilaterali. 
  2. Il consigliere diplomatico, scelto tra  funzionari  appartenenti
alla carriera  diplomatica,  promuove  e  assicura,  fatte  salve  le
competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli  organismi
internazionali e dell'Unione europea e cura,  in  collaborazione  con
l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche  del  Ministro  con
particolare  riferimento  ai  negoziati  relativi   ad   accordi   di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. 
  3. Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico  il  Ministro  puo'
nominare, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  un  Consigliere  diplomatico  aggiunto,
scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla   carriera   diplomatica,
nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28.