Art. 25 Ufficio del consigliere diplomatico 1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali. 2. Il consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. 3. Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico il Ministro puo' nominare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Consigliere diplomatico aggiunto, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28.