Art. 27 
 
                Uffici di segreteria del Viceministro 
                    e dei Sottosegretari di Stato 
 
  1.  Agli  uffici  del  Vice   Ministro,   ove   nominato,   e   dei
Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria. 
  2. Il Capo della segreteria e' nominato dal  Vice  Ministro  o  dal
Sottosegretario,  anche   fra   soggetti   estranei   alla   pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto  fiduciario,  ed  esercita
nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del  Sottosegretario
le funzioni previste dall'articolo 24.