Art. 27 Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato 1. Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria. 2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Vice Ministro o dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 24.