Art. 28 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Agli Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  di  cui
all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla  lettera
h) disciplinati dal successivo del comma 3,  e'  assegnato  personale
dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche,  enti,
organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di  comando
o collocamento fuori ruolo, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di  centodieci
unita', nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
bilancio. 
  2. Agli Uffici di diretta collaborazione  possono  essere  altresi'
assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma  1,
fino a dieci  consiglieri  giuridici,  economici  e  scientifici  del
Ministro, scelti tra magistrati, avvocati  dello  Stato,  consiglieri
parlamentari, professori universitari, ricercatori di  enti  pubblici
di ricerca, dirigenti pubblici, nonche', fino a  ventisei  esperti  e
collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella
materia  oggetto  dell'incarico,   anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione,  con  contratto  di  lavoro   autonomo   di   natura
occasionale  o  con  contratto  avente  ad  oggetto  affidamento   di
incarichi di studio o consulenza o altra attivita'  professionale  di
durata non superiore alla scadenza  del  mandato  del  Ministro,  nel
limite delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  per  le
competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari. 
  3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e  di  ciascuno
dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal Ministro,  al  di  fuori
del limite di cui al comma 1, un contingente di personale  dipendente
del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche  in  posizione  di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo  di  sette
unita', nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
bilancio. Nell'ambito delle predette  unita'  puo'  essere  assegnato
anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2. 
  4. Le posizioni relative al Capo di  Gabinetto,  al  Vice  Capo  di
Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo,  al
Vice Capo dell'Ufficio legislativo  con  funzioni  vicarie,  al  Capo
della  Segreteria  del  Ministro,  al  Segretario   particolare   del
Ministro,  al  Capo  della  Segreteria  tecnica  del   Ministro,   al
Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,
al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro
e dei Sottosegretari di Stato si  intendono  aggiuntive  rispetto  al
contingente di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).».