Art. 29 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta  collaborazione  di  cui
all'articolo  21,  comma   2,   spetta   un   trattamento   economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  cosi'  articolato:
per il Capo di gabinetto, in una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del
Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata
disposizione; per il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  in  una  voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da  fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero; per il Capo della Segreteria tecnica, per  il  Consigliere
diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di  Stato
e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro,  ove  nominato,  in
una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad  ufficio
dirigenziale di livello non generale ed in un  emolumento  accessorio
di  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale  trattamento,
se piu'  favorevole,  integra,  per  la  differenza,  il  trattamento
economico in godimento. Ai Capi dei predetti  Uffici,  dipendenti  da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento  economico,  e'  corrisposto  un  emolumento   accessorio
determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il
Capo di Gabinetto, alla  misura  massima  dell'emolumento  accessorio
spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo  19,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  per  il  Capo
dell'Ufficio  legislativo,  alla   misura   massima   dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali  di  livello
generale del Ministero, per il Capo della Segreteria Tecnica, per  il
Consigliere diplomatico del Ministro e per i  Capi  delle  Segreterie
dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria  del  Vice
Ministro,  ove  nominato,   alla   misura   massima   dell'emolumento
accessorio  spettante  ai  dirigenti  di  livello  dirigenziale   non
generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio  di  cui  al
precedente periodo non puo' comunque  essere  superiore  alla  misura
massima   derivante   dall'applicazione   dell'articolo    13,    del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Al Capo  Ufficio  stampa  e  comunicazione  e'  riconosciuto  il
trattamento economico equiparato a quello di capo redattore  previsto
dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   dei   giornalisti
professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma  4  del
presente articolo. Al  portavoce  del  Ministro  e'  riconosciuto  un
trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma  2,
della legge 7 giugno 2000, n. 150. 
  3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni  vicarie,  al  Vice  Capo
dell'Ufficio  legislativo  con  funzioni  vicarie,  al   Capo   della
Segreteria del Ministro e al Segretario particolare del  Ministro  e'
corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001, fondamentale ed accessorio,  non  superiore  a  quello  massimo
attribuito  ai  dirigenti  di  seconda  fascia  del  Ministero  della
transizione ecologica, aumentata, quanto al  trattamento  accessorio,
fino  al   cinquanta   per   cento,   a   fronte   delle   specifiche
responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli,
della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Per  i  dipendenti
pubblici,  tale  trattamento  se  piu'  favorevole,  integra  per  la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai  detti  Capi  e
Vice Capi  ufficio,  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,  che
optino per il mantenimento  del  proprio  trattamento  economico,  e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita'  di
cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001, di importo non superiore alla  misura  massima  dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di seconda  fascia  del  Ministero,
aumentato del cinquanta per cento,  e  comunque  non  superiore  alla
misura massima  derivante  dall'applicazione  dell'articolo  13,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  e  comunque  nel  limite  delle
risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze  degli
addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 
  4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione, e'  corrisposta  una  retribuzione  di  posizione  in
misura non  superiore  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  su
proposta  del  Capo  di  gabinetto,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di importo non  superiore  all'ottanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli,
della  qualita'  della  prestazione  individuale,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
  5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione di cui  all'articolo  21,  comma  2,  a  fronte  delle
responsabilita', degli  obblighi  effettivi  di  reperibilita'  e  di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in  via
ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle  conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta  collaborazione  sostitutiva  dei
compensi per il  lavoro  straordinario,  degli  istituti  retributivi
finalizzati   all'incentivazione   della    produttivita'    ed    al
miglioramento  dei  servizi.  In  attesa  di   specifica   disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi
di spesa, con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   come   richiamato
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
  6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici  del  Ministro
di cui all'articolo 28, comma  2,  spetta  un  trattamento  economico
massimo parametrato all'indennita' massima di diretta  collaborazione
aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico, nel rispetto dei  vincoli  imposti  dagli
stanziamenti di bilancio. Agli esperti  e  ai  collaboratori  di  cui
all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo
omnicomprensivo determinato con apposito  contratto  individuale,  da
stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
  7.  Al  Consigliere  diplomatico   aggiunto   e'   corrisposto   un
trattamento economico analogo a quello previsto  per  il  Consigliere
diplomatico. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 165, del 2001: 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art.  14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -
          (Omissis). 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi  3  e  4,
          del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998)). - (Omissis). 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014,  n.
          95: 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal  1°(gradi)  maggio  2014  il  limite  massimo
          retributivo riferito al primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione previsto dagli  articoli  23-bis  e  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
          240.000 annui al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali  e  degli  oneri   fiscali   a   carico   del
          dipendente. A decorrere dalla predetta data  i  riferimenti
          al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis  e
          23-ter   contenuti   in    disposizioni    legislative    e
          regolamentari vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  si  intendono  sostituiti  dal  predetto
          importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
          retributivi in vigore al 30  aprile  2014  determinati  per
          effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
          e statutarie,  qualora  inferiori  al  limite  fissato  dal
          presente articolo. 
                2. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  471,  dopo  le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                  b) al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione  e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                  c) al comma 473, le parole "fatti salvi i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
                3.  Le  regioni  provvedono  ad  adeguare  i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
                4.  Ai  fini  dei   trattamenti   previdenziali,   le
          riduzioni   dei   trattamenti    retributivi    conseguenti
          all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo   operano   con   riferimento   alle    anzianita'
          contributive maturate  a  decorrere  dal  1°(gradi)  maggio
          2014. 
                5.   La   Banca   d'Italia,   nella   sua   autonomia
          organizzativa e finanziaria, adegua il proprio  ordinamento
          ai principi di cui al presente articolo. 
                5-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto   economico   consolidato   individuate   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, pubblicano nel proprio sito internet i  dati  completi
          relativi ai compensi percepiti da  ciascun  componente  del
          consiglio di amministrazione in qualita' di  componente  di
          organi  di  societa'  ovvero   di   fondi   controllati   o
          partecipati dalle amministrazioni stesse.». 
              - Il testo dell'articolo 7, comma 2, della citata legge
          n. 150, del 2000, e' riportato nelle note all'articolo 26.