Art. 12 
 
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da  parte  dei  revisori
  legali persone fisiche e delle societa' di revisione 
 
  1. Il MEF accerta, per ciascun revisore  o  societa'  di  revisione
l'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni di
cui  all'articolo  7  del  decreto  legislativo  e   delle   relative
disposizioni di attuazione, nonche' dei dati comunque  richiesti  per
la corretta individuazione del revisore legale o  della  societa'  di
revisione legale, degli incarichi  da  essi  svolti  e  dei  relativi
ricavi e corrispettivi realizzati. 
  2. In caso di violazione dell'obbligo di cui  al  comma  1  non  si
procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche  conto
della tenuita' della sanzione prevista  nell'articolo  24,  comma  2,
lettera b), del decreto  legislativo.  Resta  fermo  il  diritto  del
revisore di esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente
assolto l'obbligo di  comunicazione  al  registro,  entro  i  termini
previsti dal presente regolamento. 
 
          Note all'art. 12: 
              -   Il  testo  dell'articolo  7  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              -  Il testo del comma 2  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2.