Art. 12 Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche e delle societa' di revisione 1. Il MEF accerta, per ciascun revisore o societa' di revisione l'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati. 2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto del revisore di esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'art. 2.