Art. 13 Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale 1. Il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, cosi' come integrato nella forma di domicilio digitale dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per ciascun revisore legale. 2. Per i casi di accertata violazione di cui al comma 1, desunti sulla base di elementi di immediato ed oggettivo riscontro, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuita' della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto di quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 13: - Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note all'art. 10. - Il testo del comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'art. 2.