Art. 13 
 
 Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale 
 
  1. Il MEF accerta  l'inadempimento  dell'obbligo  di  comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo, cosi' come integrato nella forma
di domicilio digitale dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, per ciascun revisore legale. 
  2. Per i casi di accertata violazione di cui al  comma  1,  desunti
sulla base di elementi di immediato ed oggettivo  riscontro,  non  si
procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche  conto
della tenuita' della sanzione prevista  nell'articolo  24,  comma  2,
lettera b), del  decreto  legislativo.  Resta  fermo  il  diritto  di
quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua  difesa  comprovando
di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al  registro,
entro i termini previsti dal presente regolamento. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo del  comma  1  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  del  comma   7   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          riportato nelle note all'art. 10. 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2.