Art. 8 
 
Disposizioni a  tutela  della  minoranza  linguistica  slovena  della
                    Regione Friuli-Venezia Giulia 
 
  1. All'articolo 19 della  legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. La casa di cultura "Narodni Dom" di  Trieste  -  rione  San
Giovanni, costituita da edificio e  accessori,  di  proprieta'  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito,  per
le attivita'  di  istituzioni  culturali  e  scientifiche  di  lingua
slovena. Nell'edificio  di  Corso  Verdi,  gia'  "Trgovski  dom",  di
Gorizia trovano sede istituzioni  culturali  e  scientifiche  sia  di
lingua slovena (a partire dalla  Narodna  in  studijska  Knjiznica  -
Biblioteca  degli  studi  di  Trieste)  sia   di   lingua   italiana,
compatibilmente con le funzioni  attualmente  ospitate  nei  medesimi
edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia  e
delle finanze."; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni
Dom" di  proprieta'  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,  e'
trasferito in proprieta',  a  titolo  gratuito,  alla  "Fondazione  -
Fundacjia Narodni Dom", costituita  dall'Unione  culturale  economica
slovena   -   Slovenska   Kulturno-   Gospodarska   Zveza   e   dalla
Confederazione  delle  organizzazioni  slovene  -   Svet   Slovenskih
Organizacij. 
      1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale  militare",  sito  in
Trieste, e' concesso in  uso  gratuito  e  perpetuo,  all'Universita'
degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 
      1-quater.  L'edificio  denominato  "Gregoretti  2",   sito   in
Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli
studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo. 
      1-quinquies. Le operazioni di trasferimento  di  cui  ai  commi
1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali."; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione  ovvero  di
manutenzione  straordinaria  degli  immobili  dell'Universita'  degli
studi di Trieste o concessi alla stessa in uso  perpetuo  e  gratuito
per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'   istituzionali,   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022  e  di  due
milioni di euro  annui  dall'anno  2023  all'anno  2031.  Agli  oneri
previsti dal presente  comma,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
  3.  Per  la  rifunzionalizzazione  dell'immobile   denominato   "ex
Ospedale militare" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per
l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro  per  l'anno  2022  da  destinare
all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma  Fondi  di  riserva  e  speciali
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia Narodni  Dom"
la progressiva  immissione  nel  possesso  dell'edificio  ubicato  in
Trieste, Via  Filzi,  gia'  "Narodni  Dom"  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto
dal presente articolo,  con  intesa  tra  la  medesima  Fondazione  e
l'Universita' degli studi di  Trieste,  da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' del trasferimento della
Scuola di  Studi  in  lingue  moderne  per  interpreti  e  traduttori
dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  nonche'  l'individuazione
degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Universita'  degli  studi
di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre
nella immediata disponibilita' della Fondazione.