Art. 13 
 
 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il comitato regionale  si  riunisce  almeno  due  volte
l'anno e  puo'  essere  convocato  anche  su  richiesta  dell'ufficio
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1. le parole «e  per  indirizzare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  per  programmare  e  valutare,  anche  ai   fini   del
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale»; 
        1.2.  le  parole:  «negli  attuali»  sono  sostituite   dalla
seguente: «nei»; 
        1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
dedicata  alle  sanzioni   irrogate   nell'ambito   della   vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1. le parole «Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»; 
        2.2.  dopo  le  parole  «dal  Ministero  dell'interno»   sono
inserite  le  seguenti:  «dal  Dipartimento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»; 
        2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»; 
        2.4.  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere  individuate  con  decreti
adottati ai sensi del comma 4.»; 
      3)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.   L'INAIL
garantisce  le  funzioni  occorrenti   alla   gestione   tecnica   ed
informatica del SINP e  al  suo  sviluppo,  nel  rispetto  di  quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare  del  trattamento
dei dati secondo quanto previsto dal decreto  legislativo  30  giugno
2003,  n.  196.  L'INAIL  rende  disponibili   ai   Dipartimenti   di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale
di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi
alle aziende assicurate,  agli  infortuni  denunciati,  ivi  compresi
quelli  sotto  la  soglia  di  indennizzabilita',  e  alle   malattie
professionali denunciate.»; 
      4) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole  da  «Ministro  del
lavoro» fino  a  «pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale» e le parole  «da  adottarsi  entro  180  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
vengono definite» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  definiti  i
criteri e»; 
      5) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del  SINP,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo
sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per  la
prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo  5  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
della salute 25 maggio 2016, n. 183.»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al  Sistema  informativo  avviene  attraverso  la
periodica consultazione in ordine ai flussi  informativi  di  cui  al
comma 6.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  «e'  svolta  dalla  azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  vigilanza  di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito  della
programmazione regionale realizzata  ai  sensi  dell'articolo  7,  le
aziende  sanitarie  locali  e  l'Ispettorato  nazionale  del   lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di  vigilanza
esercitata da tutti gli organi di  cui  al  presente  articolo.  Sono
adottate le conseguenti  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»; 
      4) al comma 6: 
        4.1. dopo le parole «L'importo delle somme  che  l'ASL»  sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
        4.2.  le  parole   «l'apposito   capitolo   regionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente,  l'apposito  capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
        4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti  di  prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»; 
      5)  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto   il   seguente:   «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare,  entro  il
30 giugno di ogni anno al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento,  una  relazione  analitica
sull'attivita' svolta in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del
lavoro irregolare e  che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei
diversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»; 
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14  (Provvedimenti  degli  organi  di  vigilanza  per  il
contrasto del lavoro irregolare  e  per  la  tutela  della  salute  e
sicurezza dei  lavoratori).  -  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni
previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19  dicembre
1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela  della
salute e la sicurezza  dei  lavoratori,  nonche'  di  contrastare  il
lavoro irregolare,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un
provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il  10  per
cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  occupato,
al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione  di
instaurazione del rapporto  di  lavoro  nonche',  a  prescindere  dal
settore di intervento, in caso di  gravi  violazioni  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui  all'Allegato
I. Il provvedimento di sospensione  e'  adottato  in  relazione  alla
parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni  o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata  dai  lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato  I.
Unitamente al provvedimento di  sospensione  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il
lavoro. 
      2. Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto  divieto
all'impresa di contrattare con la  pubblica  amministrazione.  A  tal
fine il provvedimento  di  sospensione  e'  comunicato  all'Autorita'
Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza
al fine dell'adozione da parte del Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. 
      3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di
cui al comma  1  per  il  tramite  del  proprio  personale  ispettivo
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di
altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del
relativo verbale. 
      4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di  lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,
gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore
dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la
pubblica incolumita'. 
      5. Ai provvedimenti  del  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
      6.  Limitatamente  ai  provvedimenti  adottati   in   occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
      7.  In  materia  di  prevenzione  incendi,  in  ragione   della
competenza  esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
prevista dall'articolo 46, trovano applicazione  le  disposizioni  di
cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8  marzo  2006,
n. 139. 
      8. I poteri di  cui  al  comma  1  spettano  anche  ai  servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di  accertamenti
in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 
      9. E' condizione per  la  revoca  del  provvedimento  da  parte
dell'amministrazione che lo ha adottato: 
        a) la regolarizzazione dei lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; 
        b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
        c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
        d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il  pagamento  di  una
somma  aggiuntiva  pari  a  2.500  euro  fino  a  cinque   lavoratori
irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari; 
        e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento  di  una
somma aggiuntiva di importo  pari  a  quanto  indicato  nello  stesso
Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. 
      10. Le somme aggiuntive di cui  alle  lettere  d)  ed  e)  sono
raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei  cinque  anni  precedenti  alla
adozione  del  provvedimento,   la   medesima   impresa   sia   stata
destinataria di un provvedimento di sospensione. 
      11. Su istanza di  parte,  fermo  restando  il  rispetto  delle
condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato. 
      12. E'  comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
penali, civili e amministrative vigenti. 
      13. Ferma restando la destinazione della  percentuale  prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
lettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
      14. Avverso i provvedimenti di cui  al  comma  1  adottati  per
l'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di
instaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla
notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo  termine  il
ricorso si intende accolto. 
      15. Il datore di lavoro che non ottempera al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 
      16. L'emissione del decreto di archiviazione  per  l'estinzione
delle contravvenzioni, accertate ai sensi  del  comma  1,  a  seguito
della conclusione della  procedura  di  prescrizione  prevista  dagli
articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,  n.  758,
comporta la decadenza dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1  fermo
restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione,
anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9,  lettera
d).»; 
    e) all'articolo 51: 
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministero  del  lavoro  istituisce  il  repertorio  degli   organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»; 
      2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «8-bis.  Gli  organismi  paritetici  comunicano   annualmente
all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
          a)  alle  imprese  che  hanno  aderito  al  sistema   degli
organismi paritetici e a  quelle  che  hanno  svolto  l'attivita'  di
formazione organizzata dagli stessi organismi; 
          b)  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriali; 
          c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. 
        8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati  ai  fini
della individuazione di criteri  di  priorita'  nella  programmazione
della  vigilanza  e  di  criteri  di  premialita'  nell'ambito  della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.»; 
    f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1  alimentano  una
apposita banca dati  istituita  presso  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, ferma l'interoperabilita' con le banche dati  esistenti.  Con
decreto del direttore  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  sono
individuate  le  modalita'  tecniche,  la  data  di  effettivo  avvio
dell'alimentazione della banca dati e le  modalita'  di  condivisione
delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»; 
    g)  l'Allegato  I  e'  sostituito  dall'Allegato  I  al  presente
decreto. 
  2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera  c),  numero  1),  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e'
autorizzato,  per  il  biennio   2021-2022,   a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da  inquadrare
nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL  comparto  Funzioni
Centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro  22.164.286  per
il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in  relazione  alle
assunzioni di cui al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il
2022 e di euro 6.456.800  a  decorrere  dal  2023  per  le  spese  di
funzionamento connesse alle  medesime  assunzioni,  nonche'  di  euro
1.500.000  per  il  2022  in  relazione  alle  spese  relative   allo
svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici. 
  3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei  carabinieri  di  cui  all'articolo  826,  comma  1,  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita'  in  soprannumero  rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «570  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «660 unita'»; 
    b) alla lettera b), il numero «6»  e'  sostituito  dal  seguente:
«8»; 
    c) la lettera c) e' abrogata; 
    d) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
246»; 
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 229». 
  5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica,  l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per  l'anno  2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024,  euro
4.544.998 per l'anno 2025,  euro  4.595.330  per  l'anno  2026,  euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro  per  l'anno  2023,  65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro  per  l'anno  2025,  65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro  per  l'anno  2027,  65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,  65.951.795  euro  per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  si
provvede ai sensi dell'art. 17.