Art. 11 Istituzione e funzioni 1. L'organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, provvede allo svolgimento delle attivita' previste dal regolamento adottato in attuazione del medesimo articolo 31, nonche' alla verifica del rispetto del principio di non discriminazione nella disciplina dei rapporti contrattuali tra l'esattore dei pedaggi e i fornitori del SET e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 ai fini della determinazione della remunerazione dovuta ai fornitori del SET. 2. L'organismo di conciliazione, nella propria organizzazione e struttura giuridica, e' indipendente dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si veda nelle note alle premesse.