Art. 11 
 
                       Istituzione e funzioni 
 
  1. L'organismo di conciliazione, istituito ai  sensi  dell'articolo
31 della legge 6 agosto  2013,  n.  97,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,   provvede   allo
svolgimento delle attivita'  previste  dal  regolamento  adottato  in
attuazione del  medesimo  articolo  31,  nonche'  alla  verifica  del
rispetto del principio di non discriminazione  nella  disciplina  dei
rapporti contrattuali tra l'esattore dei pedaggi e  i  fornitori  del
SET e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  7  ai
fini della determinazione della remunerazione dovuta ai fornitori del
SET. 
  2. L'organismo di conciliazione,  nella  propria  organizzazione  e
struttura giuridica,  e'  indipendente  dagli  interessi  commerciali
degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'articolo 31 della  legge  6  agosto
          2013, n. 97, si veda nelle note alle premesse.