Art. 7 
 
                Disposizioni per la realizzazione del 
                      Polo Strategico Nazionale 
 
  1. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo  le  parole  «INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,». 
  2. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «nonche'  per  la  realizzazione  delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66,  in  qualita'  di  centrale  di  committenza,  per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221.  Con  apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la
societa'  Difesa  servizi  S.p.A..  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai  sensi  del
presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di  Difesa
servizi S.p.A. e ai soggetti, anche  esterni,  che  hanno  in  essere
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la  medesima  societa',
il  divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  16-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2021, n. 165, si applica  limitatamente  ai  due
anni successivi alla cessazione  dell'incarico,  rapporto  di  lavoro
autonomo  o  subordinato.  Per  la  realizzazione   delle   attivita'
assegnate a Difesa servizi S.p.A e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.». 
  3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «o  verso  l'infrastruttura  di  cui  al
comma 4-ter» sono soppresse; 
    b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse; 
    c) il comma 4-ter e' abrogato. 
  4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157,  dopo  la  lettera  f-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui  all'articolo
5  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con  riguardo  alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del  sistema  informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.». 
  5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata a erogare servizi cloud a  favore
delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in
house e dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN),  nonche'
delle altre amministrazioni centrali  che  gia'  fruiscono  di  detti
servizi sulla base  di  specifiche  disposizioni  normative  e  delle
convenzioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ferma restando la possibilita' di avvalersi  della  predetta
societa' per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato  dal  presente
articolo. Resta  altresi'  ferma  la  possibilita'  per  la  predetta
societa'  di  erogare  servizi   cloud   a   favore   del   Ministero
dell'istruzione sulla base  della  convenzione  gia'  autorizzata  ai
sensi della normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo.