Art. 10 
 
                    Flussi informativi delle reti 
                        per le malattie rare 
 
  1.  Le  regioni  assicurano,  attraverso  i  centri   regionali   e
interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per
le malattie rare al Centro nazionale per  le  malattie  rare  di  cui
all'articolo 7 al fine di produrre nuove  conoscenze  sulle  malattie
rare, di monitorare l'attivita' e  l'uso  delle  risorse  nonche'  di
valutare la qualita' complessiva della presa in carico dei pazienti e
di attuare  un  monitoraggio  epidemiologico,  anche  allo  scopo  di
orientare e di supportare la programmazione nazionale in  materia  di
malattie rare e le azioni di controllo e di verifica. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.