Art. 7 
 
                Centro nazionale per le malattie rare 
 
  1. Il Centro nazionale per le malattie rare, istituito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del  2  marzo
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 88 del 15 aprile 2016, svolge attivita' di ricerca,  consulenza  e
documentazione sulle malattie rare e sui farmaci  orfani  finalizzate
alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza degli stessi. 
  2. Il Centro nazionale per le malattie rare cura  la  tenuta  e  la
gestione del Registro nazionale delle malattie rare. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il decreto del Ministro  della  salute  del  2  marzo
          2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  15
          aprile  2016  reca:  «Approvazione   del   regolamento   di
          organizzazione e funzionamento dell'Istituto  superiore  di
          sanita', ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28
          giugno 2012, n. 106».