Art. 9 
 
           Piano nazionale per le malattie rare e riordino 
              della Rete nazionale per le malattie rare 
 
  1. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie
rare, e' approvato ogni tre anni il Piano nazionale per  le  malattie
rare, con il quale sono  definiti  gli  obiettivi  e  gli  interventi
pertinenti nel settore delle malattie rare. 
  2. In sede di prima  attuazione  della  presente  legge,  il  Piano
nazionale per le malattie rare e' adottato entro tre mesi dalla  data
di entrata in vigore della medesima legge, con la procedura di cui al
comma 1. 
  3. Con l'accordo di cui al comma 1 e'  disciplinato,  altresi',  il
riordino della Rete nazionale per le malattie rare, articolata  nelle
reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei  compiti  e
delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento
e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo  delle  Reti
di riferimento europee «ERN», ai sensi dell'articolo 13  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva
          2011/24/UE  concernente  l'applicazione  dei  diritti   dei
          pazienti      relativi       all'assistenza       sanitaria
          transfrontaliera,  nonche'  della   direttiva   2012/52/UE,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche emesse in un altro stato membro): 
                «Art. 13 (Partecipazione  dell'Italia  allo  sviluppo
          delle reti di riferimento europee  «ERN»).  -  1.  L'Italia
          concorre allo sviluppo delle reti  di  riferimento  europee
          «ERN» tra prestatori di assistenza sanitaria  e  centri  di
          eccellenza situati negli Stati membri dell'Unione europea e
          si  impegna  a  tal  fine  a  promuovere  ed  agevolare  il
          coordinamento dei centri d'eccellenza situati  sul  proprio
          territorio nazionale in vista della partecipazione  a  tali
          reti. 
              2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministero
          della salute, di concerto con  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano, istituisce  un  organismo  di
          coordinamento e monitoraggio, in armonia  con  quelli  gia'
          esistenti in  ambito  comunitario  per  rendere  pienamente
          confrontabili i  risultati  raggiunti,  trasparente  e  che
          stabilisce le regole e suggerisce  modelli  orientati  alla
          valorizzazione delle eccellenze nelle  strutture  sanitarie
          italiane, anche in vista  della  loro  partecipazione  alle
          ERN, con il compito di: 
                a)  individuare  regole,  modelli  e  indicatori   di
          riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti
          nelle strutture ospedaliere nazionali, per il  monitoraggio
          degli standard di eccellenza delle performance ospedaliere,
          sulla base di quanto gia' in uso per la  valutazione  delle
          migliori  pratiche,  per  il  raggiungimento   di   elevati
          standard di qualita' nell'assistenza; 
                b)   elaborare    il    percorso    orientato    alla
          valorizzazione  delle   eccellenze   nel   rispetto   della
          legislazione  nazionale  in  vigore  ed  in   aderenza   ai
          requisiti ed alle  procedure  stabilite  dalla  Commissione
          europea ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4, della direttiva
          2011/24/UE,  tramite  un  sistema  di   identificazione   e
          monitoraggio dei prestatori di assistenza sanitaria, per il
          riconoscimento  dei  livelli  di  qualita'   e   sicurezza,
          nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale; 
                c) supportare la Commissione europea nella  procedura
          di valutazione e selezione  dei  centri  di  riferimento  e
          delle reti; 
                d)  proporre  modelli   per   il   collegamento   tra
          prestatori di assistenza sanitaria e le reti; 
                e) coordinare la complessiva cooperazione in  materia
          anche  promuovendo  lo  sviluppo  di   reti   nazionali   e
          regionali; 
                f)   diffondere   le   informazioni   relative   alle
          opportunita'  derivanti  dalle   ERN   ai   prestatori   di
          assistenza sanitaria ed ai centri di eccellenza in tutto il
          territorio nazionale. 
              3. La partecipazione all'organismo di cui al comma 2 e'
          a titolo gratuito  e  non  comporta  compensi,  gettoni  di
          presenza e rimborsi spese.»