Art. 6 
 
                   Notifica anticipata dei rifiuti 
 
  1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della  nave,
l'agente raccomandatario, o il comandante di  una  nave  che  rientra
nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero  e
preciso  il  modulo  di  cui  all'allegato  2  del  presente  decreto
(«notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni
in esso contenute all'Autorita' competente o al  soggetto  da  questa
indicato: 
    a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il  porto
di scalo e' noto; 
    b)  non  appena  e'  noto  il  porto  di  scalo,  qualora  questa
informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al  piu'
tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del
viaggio e' inferiore a 24 ore. 
  2. Le informazioni  della  notifica  anticipata  dei  rifiuti  sono
riportate  per  via   elettronica   nel   sistema   informativo,   di
monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita'
al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8,  comma  10,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  3. Le informazioni  della  notifica  anticipata  dei  rifiuti  sono
disponibili a bordo, preferibilmente in formato  elettronico,  almeno
fino al successivo porto di scalo  e,  su  richiesta,  sono  messe  a
disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri. 
  4.  L'Autorita'  competente  trasmette,  in  modo  tempestivo,   le
informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta,
agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di  porto,
di aeroporto e di confine, e al chimico del porto. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
pescherecci di stazza inferiore a 300 GT. 
  6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che
ai sensi del presente decreto non  hanno  l'obbligo  di  conferire  i
rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di  approdo,  forniscono
le informazioni di cui al comma 1 in forma  cumulativa  all'Autorita'
competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i  rifiuti
prodotti dalle stesse ed i residui del carico. 
  7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta  e  di  trasporto  di
rifiuti nell'ambito e per conto  del  proprio  impianto  portuale  di
raccolta  e  che  ne  costituiscono   parte   integrante   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  f),  non  sono   tenuti   agli
adempimenti di cui al comma 1. 
  8. Nel caso di conferimento dei  rifiuti  alimentari,  al  fine  di
assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto  delle  disposizioni  di
cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono  integrate
con una distinzione tra rifiuti alimentari di  provenienza  UE  e  di
provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi  a
bordo di mezzi di trasporto  commerciali,  nazionali  ed  esteri,  da
alimenti provenienti  da  paesi  non  facenti  parte  dell'U.E.,  che
richiedono particolari precauzioni per la  gestione  ai  sensi  delle
disposizioni sanitarie. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 196 si veda nelle note all'articolo 5. 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre
          2012, n. 245, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  8. (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto). -  1.  Al  fine  di  incentivare  l'uso   degli
          strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
          nel settore del trasporto pubblico  locale,  riducendone  i
          costi connessi, le aziende  di  trasporto  pubblico  locale
          promuovono  l'adozione   di   sistemi   di   bigliettazione
          elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale   e   di
          biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  e  del  Ministro  delegato   per   l'innovazione
          tecnologica, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate, in coerenza con il decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, le  regole  tecniche  necessarie  al  fine  di
          attuare quanto disposto dal comma 1, anche  gradualmente  e
          nel rispetto delle soluzioni esistenti. 
              3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita'  del
          servizio ed al fine di assicurarne la  massima  diffusione,
          le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  comma   1   e   le
          amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
          di  settore,  consentono  l'utilizzo  della  bigliettazione
          elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
          anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
          nel rispetto del limite  di  spesa  per  ciascun  biglietto
          acquistato, previsto dalle  vigenti  disposizioni,  tramite
          qualsiasi  dispositivo  di  telecomunicazione.  Il   titolo
          digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
          comunicazione. 
              4. Ai fini del recepimento della  direttiva  2010/40/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio  2010,
          recante «Quadro generale per la diffusione dei  sistemi  di
          trasporto intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto
          stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
          considerata la necessita'  di  ottemperare  tempestivamente
          agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
          presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti  settori  di
          intervento  costituenti   obiettivi   prioritari   per   la
          diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente,  di
          sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
                a) uso ottimale dei dati  relativi  alle  strade,  al
          traffico e alla mobilita'; 
                b)  continuita'  dei  servizi  ITS  di  gestione  del
          traffico e del trasporto merci; 
                c) applicazioni ITS per la sicurezza  stradale  e  la
          sicurezza del trasporto; 
                d)   collegamento   telematico    tra    veicoli    e
          infrastruttura di trasporto. 
              5. Nell'ambito dei settori  di  intervento  di  cui  al
          comma 4, i sistemi di trasporto  intelligenti  garantiscono
          sul territorio nazionale: 
                a) la  predisposizione  di  servizi  di  informazione
          sulla mobilita' multimodale; 
                b) la predisposizione di servizi di informazione  sul
          traffico in tempo reale; 
                c)  i  dati  e  le  procedure  per  la  comunicazione
          gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
          universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; 
                d) la  predisposizione  armonizzata  di  un  servizio
          elettronico    di    chiamata    di    emergenza    (eCall)
          interoperabile; 
                e) la predisposizione di servizi  d'informazione  per
          aree di parcheggio sicure per gli  automezzi  pesanti  e  i
          veicoli commerciali; 
                f) la predisposizione di servizi di prenotazione  per
          aree di parcheggio sicure per gli  automezzi  pesanti  e  i
          veicoli commerciali. 
              5-bis. All'articolo  176  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  il  comma  11  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «11. Sulle autostrade e strade per  il  cui  uso  sia
          dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo'  essere
          effettuata  mediante  modalita'  manuale  o  automatizzata,
          anche con sistemi di telepedaggio con o senza  barriere.  I
          conducenti devono  corrispondere  il  pedaggio  secondo  le
          modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
          conducenti  devono  arrestarsi  in   corrispondenza   delle
          apposite barriere ed incolonnarsi  secondo  le  indicazioni
          date dalle segnalazioni esistenti o dal personale  addetto.
          I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
          1, lettera a), relativi  alla  prevenzione  e  accertamento
          delle violazioni dell'obbligo  di  pagamento  del  pedaggio
          possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
          qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3,  anche  dal
          personale dei concessionari autostradali e stradali  e  dei
          loro affidatari del servizio di riscossione,  limitatamente
          alle violazioni commesse  sulle  autostrade  oggetto  della
          concessione nonche', previo  accordo  con  i  concessionari
          competenti,   alle   violazioni   commesse   sulle    altre
          autostrade». 
              6. Il trattamento dei dati  personali  nel  quadro  del
          funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS  avviene
          nel rispetto della normativa  comunitaria  e  nazionale  di
          settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
          la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi  e
          trattando i dati personali soltanto  nella  misura  in  cui
          tale trattamento sia necessario per il funzionamento  delle
          applicazioni e dei servizi ITS. 
              7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
          alla diffusione ed all'utilizzo delle  applicazioni  e  dei
          servizi  ITS,  figuranti   nelle   specifiche   comunitarie
          adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
          diritto comunitario, inclusa, in particolare, la  direttiva
          85/374/CEE   nonche'   alla   legislazione   nazionale   di
          riferimento. 
              8. Gli enti proprietari e i gestori di  infrastrutture,
          di aree di sosta e di servizio e di  nodi  intermodali  sul
          territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
          dati relativa all'infrastruttura e al servizio  di  propria
          competenza,   da   tenere   costantemente   aggiornata    e
          consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come  dati
          di tipo aperto.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              9. In attuazione dei  commi  da  4  a  8,  al  fine  di
          assicurare la massima diffusione di  sistemi  di  trasporto
          intelligenti  sul   territorio   nazionale,   assicurandone
          l'efficienza,  la  razionalizzazione  e  l'economicita'  di
          impiego e in funzione del quadro normativo  comunitario  di
          riferimento, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti  per
          materia, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  adottate  le  direttive  con  cui   vengono
          stabiliti i requisiti per la diffusione, la  progettazione,
          la realizzazione degli ITS, per  assicurare  disponibilita'
          di informazioni gratuite di base  e  l'aggiornamento  delle
          informazioni  infrastrutturali  e  dei  dati  di  traffico,
          nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
          nazionale in modo coordinato, integrato e coerente  con  le
          politiche e le attivita' in essere a  livello  nazionale  e
          comunitario. 
              9-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, con  proprio  decreto,  istituisce  un  comitato
          tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei   sistemi   di
          trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per  lo
          Stato, che esercita  anche  le  competenze  attribuite  per
          legge   alle   Commissioni    interministeriali    previste
          dall'articolo 12  della  legge  14  giugno  1949,  n.  410,
          dall'articolo 10  della  legge  2  agosto  1952,  n.  1221,
          dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  e
          dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992,  n.
          211, e successive modificazioni. 
              9-ter. Fino all'attivazione  del  comitato  di  cui  al
          comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si
          applicano  alle  Commissioni   interministeriali   previste
          dall'articolo 12  della  legge  14  giugno  1949,  n.  410,
          dall'articolo 10  della  legge  2  agosto  1952,  n.  1221,
          dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  e
          dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992,  n.
          211, e successive modificazioni. 
              9-quater. 
              10. Ai fini dell'attuazione della direttiva  2010/65/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre
          2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle  navi
          in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri  e  che
          abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
          ottemperare  tempestivamente  agli  obblighi  recati  dalla
          direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
          amministrative  applicate  ai   trasporti   marittimi   con
          l'inoltro in formato elettronico delle  informazioni  e  la
          razionalizzazione  dei  dati  e  delle   dichiarazioni   da
          rendersi dalle navi, in arrivo  o  in  partenza  dai  porti
          nazionali,  che   svolgono   traffico   di   cabotaggio   o
          internazionale  nell'ambito  dell'Unione   europea   ovvero
          provengono o sono dirette in  porti  situati  al  di  fuori
          dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo
          ed alla partenza si svolgono con  il  ricorso  ai  seguenti
          sistemi: 
                a) SafeSeaNet: sistema  dell'Unione  europea  per  lo
          scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2,  comma  1,
          lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          196, e successive modificazioni; 
                b) PMIS, Port management Information System:  sistema
          informativo per la gestione amministrativa delle  attivita'
          portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo
          19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni.  Devono
          comunque  essere  assicurati   la   semplificazione   delle
          procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
          diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito  logistico
          trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al  comma   13.
          Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              11. L'articolo 179  del  Codice  della  navigazione  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.  179.   (Nota   di   informazioni   all'autorita'
          marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima  della
          partenza, il comandante della  nave  o  il  raccomandatario
          marittimo o altro funzionario  o  persona  autorizzata  dal
          comandante fanno pervenire, anche in  formato  elettronico,
          all'autorita' marittima i formulari in  appresso  indicati,
          di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile
          1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
                formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
                formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
                formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste  di
          bordo; 
                formulario  FAL  n.  4  dichiarazione  degli  effetti
          personali dell'equipaggio; 
                formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
                formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
                formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose  a
          bordo; 
                dichiarazione sanitaria marittima. 
              Il formulario FAL n. 6, elenco  dei  passeggeri,  reca,
          per i passeggeri che non siano cittadini  di  Stati  membri
          dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
          validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. 
              La comunicazione delle informazioni  di  cui  al  primo
          comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore  o
          al momento in cui  la  nave  lascia  il  porto  precedente,
          qualora  la  navigazione  sia  di  durata  inferiore   alle
          ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
          noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del  viaggio,
          il comandante della nave invia le informazioni  di  cui  al
          primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto  di
          destinazione. 
              All'arrivo in porto, il comandante della nave  comunica
          all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti
          in base alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra
          informazione  da  rendersi   in   ottemperanza   ad   altre
          disposizioni  legislative  o  regolamentari  di   carattere
          speciale. 
              Prima della partenza, il comandante della nave  inoltra
          all'autorita'  marittima  una   dichiarazione   integrativa
          relativa  all'avvenuto  adempimento  di  ogni  obbligo   di
          sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale,  contrattuale  e
          statistico. 
              Il comandante di una nave diretta in un  porto  estero,
          inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
          consolare. In  caso  di  inesistenza  di  uffici  consolari
          presso il porto di destinazione,  le  informazioni  vengono
          rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
          arrivo. 
              Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con
          proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai  formulari
          FAL recepiti dall'Unione europea e regola  gli  adempimenti
          cui sono tenute le navi addette  ai  servizi  locali,  alla
          pesca, alla  navigazione  da  diporto  o  di  uso  privato,
          nonche' per altre  categorie  di  navi  adibite  a  servizi
          particolari.». 
              12. L'inoltro delle dichiarazioni di  cui  all'articolo
          179 del codice della navigazione non  esime  il  comandante
          della nave dall'osservanza dell'obbligo di  inoltrare  ogni
          altra comunicazione prescritta dalla normativa  dell'Unione
          europea o nazionale di attuazione  di  strumenti  giuridici
          internazionali. 
              13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  definite   le   modalita'   per   la
          trasmissione elettronica dei dati di cui ai  formulari  FAL
          con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
          sistema  PMIS,  assicurando  l'interoperabilita'  dei  dati
          immessi nel sistema PMIS con il  Safe  Sea  Net  e  con  il
          Sistema informativo delle dogane, per quanto  riguarda  gli
          aspetti di competenza doganale, e la  piena  accessibilita'
          delle informazioni  alle  altre  autorita'  competenti,  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 196, e successive modificazioni,  oltre  che  agli
          Stati membri dell'Unione  europea.  L'interoperativita'  va
          altresi' assicurata rispetto  alle  piattaforme  realizzate
          dalle autorita' portuali per il miglior espletamento  delle
          funzioni di indirizzo e coordinamento  dei  nodi  logistici
          che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              14. L'inoltro delle informazioni  in  formato  cartaceo
          cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a  tale  data  le
          informazioni di  cui  all'articolo  179  del  codice  della
          navigazione, limitatamente ai formulari n. 2,  5,  6  e  la
          dichiarazione sanitaria  sono  direttamente  inoltrate  dal
          comandante  della  nave   anche   all'autorita'   doganale,
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  di   frontiera   ed
          all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
              15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del
          formulario  FAL  n.  2  le  navi  soggette  al  regime   di
          monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,
          n. 196, e successive modificazioni, che operano  tra  porti
          situati sul territorio  doganale  dell'Unione,  quando  non
          provengono da un porto situato al di fuori  del  territorio
          dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
          controllo di tipo I ai sensi della  legislazione  doganale,
          non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate  sono
          comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei  dati  e
          delle informazioni di cui ai restanti formulari  FAL  e  di
          ogni altro dato  che  sia  necessario  acquisire  a  tutela
          dell'ordine e la  sicurezza  pubblica  ed  in  ottemperanza
          della normativa  doganale,  fiscale,  di  immigrazione,  di
          tutela dell'ambiente o sanitaria. 
              15-bis.  Le   navi   che   rientrano   nell'ambito   di
          applicazione del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
          196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale che operano  tra  porti
          situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando
          non  provengono  da  un  porto  situato  al  di  fuori  del
          territorio dell'Unione o da una zona franca  soggetta  alle
          modalita'  di  controllo  di  tipo   I   ai   sensi   della
          legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano,
          sono esentate dall'obbligo di  trasmissione  dei  formulari
          IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime  navi  che  dichiarano
          nel formulario IMO FAL numero 1 di  non  trasportare  merci
          pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario
          IMO FAL numero 7. 
              16.  Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni
          commerciali comunicati ai sensi del  presente  articolo  e'
          soggetto alla disciplina di cui al decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
              17. E' abrogato  il  decreto  legislativo  24  dicembre
          2004, n. 335, recante attuazione della direttiva  2002/6/CE
          sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
          partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.». 
              La legge 17  dicembre  2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
              Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1069/2009  si
          veda nelle note all'articolo 4.