Art. 7 
 
                 Conferimento dei rifiuti delle navi 
 
  1. Il comandante di una nave che approda in un porto  dello  Stato,
prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti  presenti  a
bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le
pertinenti norme in materia di  scarico  previste  dalla  convenzione
MARPOL. 
  2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di
raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati  conferiti
o i soggetti da questi  incaricati  compilano  in  modo  veritiero  e
preciso il modulo «ricevuta  di  conferimento  dei  rifiuti»  di  cui
all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la  ricevuta
di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni
di cui al primo periodo non  si  applicano  ai  piccoli  porti  senza
personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il
nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero
delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   per   via
elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
applicazione di cui all'articolo 13. 
  3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della  nave,
l'agente raccomandatario, o il comandante di  una  nave  che  rientra
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196  del  2005
comunica per via elettronica, prima  della  partenza,  o  non  appena
riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti,  le  informazioni  in
essa riportate, nella parte del sistema informativo, di  monitoraggio
e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita'  al  decreto
legislativo n.  196  del  2005,  e  all'articolo  8,  comma  10,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della  ricevuta
di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per  almeno  due
anni,  ove  opportuno  insieme  al  registro  degli  idrocarburi,  al
registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o  al  piano  di
gestione  dei  rifiuti  solidi  e,  su  richiesta,   sono   messe   a
disposizione delle autorita' degli Stati membri. 
  4. Fatto salvo il  comma  1,  una  nave  puo'  procedere  verso  il
successivo porto di scalo senza  aver  conferito  i  rifiuti,  previa
autorizzazione    dell'Autorita'    marittima    che,     avvalendosi
dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico  del  porto  ove  lo
ritenga  necessario,  ha  accertato   almeno   una   delle   seguenti
condizioni: 
    a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e
3 risulta la presenza di  una  sufficiente  capacita'  di  stoccaggio
dedicata a tutti i rifiuti che  sono  gia'  stati  accumulati  e  che
saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino  al
successivo porto di scalo; 
    b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che  non
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.  196
del  2005  risulta  la  presenza  di  una  sufficiente  capacita'  di
stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati  accumulati
e che saranno accumulati nel corso del viaggio  previsto  della  nave
fino al successivo porto di scalo; 
    c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di
24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che  tale  zona
sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 
  5. L'Autorita' competente chiede  alla  nave  di  conferire,  prima
della partenza, tutti i propri rifiuti se: 
    a)  sulla  base  delle  informazioni  disponibili,  comprese   le
informazioni disponibili per via elettronica nella parte del  sistema
informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13
o nel GISIS, non puo' essere accertato che nel  successivo  porto  di
scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o 
    b) il successivo porto di scalo non e' noto. 
  6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu'  rigorose  a
carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale. 
  7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di
mezzi  di  trasporto  che  effettuano  tragitti   internazionali   si
applicano le disposizioni vigenti  in  materia.  Con  riferimento  ai
rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede  alla
revisione del decreto del Ministro  della  sanita'  22  maggio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  202
del 31 agosto 2001, recante misure  relative  alla  gestione  e  alla
distruzione dei rifiuti alimentari  prodotti  a  bordo  di  mezzi  di
trasporto che effettuano tragitti  internazionali.  La  revisione  e'
effettuata secondo  criteri  di  sicurezza  ambientale  e  sanitaria,
semplificazione e riduzione dei  costi  e  degli  oneri  al  fine  di
adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152  e   agli   obiettivi   di   economia   circolare.   Nelle   more
dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente  comma,
le regioni possono  definire  speciali  forme  di  gestione  di  tali
rifiuti. 
  8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi  e'  considerato
immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1,
lettera  j)  del  regolamento  delegato  (UE)  n.   2015/2446   della
Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo
1,  lettera  q)  del  medesimo  regolamento  (UE)  n.  2015/2446,  le
autorita' doganali non esigono la presentazione  della  dichiarazione
sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  ottobre
2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 
  9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati
alla gestione dei  rifiuti  a  livello  comunale  o  all'interno  dei
singoli porti stipulano con le associazioni di  rappresentanza  delle
imprese di settore, convenzioni, o  accordi  di  programma  ai  sensi
dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  per
la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e  conferimento
dei rifiuti  accidentalmente  pescati,  nonche'  di  quelli  raccolti
nell'ambito di  campagne  di  raccolta  dedicate  concordate  con  le
Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando  la  tutela
ambientale e sanitaria. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti  della  convenzione  MARPOL  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 196 si veda nelle note all'articolo 5. 
              Per il  testo  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6. 
              Per i riferimenti dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221
          si veda nelle note all'articolo 6. 
              Il  testo  dell'articolo   206   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
              «Art.   206.   (Accordi,   contratti   di    programma,
          incentivi).  -  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e   degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del  presente  decreto  al  fine  di  perseguire  la
          razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con
          particolare riferimento alle piccole imprese,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
          altre  autorita'  competenti  possono  stipulare   appositi
          accordi e contratti di programma  con  enti  pubblici,  con
          imprese  di  settore,  soggetti  pubblici  o   privati   ed
          associazioni di categoria. Gli accordi ed  i  contratti  di
          programma hanno ad oggetto: 
                a) l'attuazione di  specifici  piani  di  settore  di
          riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
                b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione  e
          lo sviluppo di processi  produttivi  e  distributivi  e  di
          tecnologie  pulite  idonei  a  prevenire   o   ridurre   la
          produzione  dei  rifiuti  e  la  loro  pericolosita'  e  ad
          ottimizzare il recupero dei rifiuti; 
                c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi  produttivi
          per favorire metodi di produzione di beni  con  impiego  di
          materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; 
                d)  le  modifiche   del   ciclo   produttivo   e   la
          riprogettazione di  componenti,  macchine  e  strumenti  di
          controllo; 
                e) la sperimentazione, la promozione e la  produzione
          di beni progettati, confezionati e messi  in  commercio  in
          modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti
          e i rischi di inquinamento; 
                f) la sperimentazione, la promozione  e  l'attuazione
          di attivita'  di  riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di
          rifiuti; 
                g) l'adozione di tecniche  per  il  reimpiego  ed  il
          riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; 
                h) lo sviluppo di tecniche appropriate e  di  sistemi
          di  controllo  per  l'eliminazione  dei  rifiuti  e   delle
          sostanze pericolose contenute nei rifiuti; 
                i) l'impiego da parte dei soggetti  economici  e  dei
          soggetti pubblici dei materiali recuperati  dalla  raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani; 
                l) l'impiego di sistemi di controllo del  recupero  e
          della riduzione di rifiuti. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del  mare  puo'  altresi'  stipulare  appositi
          accordi e contratti di programma con  soggetti  pubblici  e
          privati  o  con  le  associazioni  di  categoria  per:   a)
          promuovere   e   favorire   l'utilizzo   dei   sistemi   di
          certificazione ambientale di cui al  regolamento  (Cee)  n.
          761/2001 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19
          marzo 2001; b) attuare programmi  di  ritiro  dei  beni  di
          consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai  fini  del
          riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. 
              3. Gli accordi e i contratti di  programma  di  cui  al
          presente  articolo  non  possono  stabilire  deroghe   alla
          normativa comunitaria e possono  prevedere  semplificazioni
          amministrative. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuate  le  risorse   finanziarie   da
          destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative
          di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma
          di cui ai commi 1 e  2  e  sono  fissate  le  modalita'  di
          stipula dei medesimi. 
              5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17  luglio
          2002 della Commissione delle Comunita' europee  e'  inoltre
          possibile concludere accordi ambientali che la  Commissione
          puo'  utilizzare  nell'ambito  della  autoregolamentazione,
          intesa come incoraggiamento o riconoscimento  dei  medesimi
          accordi,  oppure  della  coregolamentazione,  intesa   come
          proposizione al  legislatore  di  utilizzare  gli  accordi,
          quando opportuno.». 
              Il  regolamento  delegato  (UE)  n.   2015/2446   della
          Commissione del 28 luglio 2015 che integra  il  regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  in
          relazione   alle   modalita'   che    specificano    alcune
          disposizioni del codice doganale dell'Unione e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343. 
              Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  9  ottobre  2013  che  istituisce  il
          codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.