Art. 8 
 
                    Sistemi di recupero dei costi 
 
  1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
dei  rifiuti  delle  navi,  diversi  dai  residui  del  carico,  sono
recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che
approdano nel porto. Tali  costi  comprendono  gli  elementi  di  cui
all'allegato 4. 
  2. Le tariffe di cui al comma  1  sono  determinate  dall'Autorita'
competente  e  sono  calcolate  in  conformita'   alle   disposizioni
dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed  adeguate  in  modo
che i sistemi di recupero dei costi istituiti  non  costituiscano  un
incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini  di
cui al presente comma,  sono  applicati  tutti  i  seguenti  principi
nell'elaborazione e nel funzionamento dei  sistemi  di  recupero  dei
costi: 
    a) le navi pagano una tariffa  indiretta,  indipendentemente  dal
conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta; 
    b) la tariffa indiretta copre: 
      1) i costi amministrativi indiretti; 
      2) una parte significativa dei costi  operativi  diretti,  come
stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del
totale dei costi  diretti  dell'effettivo  conferimento  dei  rifiuti
nell'anno precedente, con la possibilita' di tenere conto  anche  dei
costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo; 
    c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per  il  conferimento
dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione  MARPOL,  diversi
dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa
diretta, allo scopo di garantire un  diritto  di  conferimento  senza
ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti,  eccetto  il
caso in cui il volume  superi  la  massima  capacita'  di  stoccaggio
dedicata menzionata nel modulo di cui  all'allegato  2  del  presente
decreto;  i  rifiuti  accidentalmente  pescati  rientrano  in  questo
regime, incluso il diritto di conferimento; 
    d) la raccolta  e  il  trattamento  dei  rifiuti  accidentalmente
pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa  di
cui al presente comma. I costi della raccolta e  del  trattamento  di
tali rifiuti possono essere  coperti,  con  le  entrate  generate  da
sistemi di finanziamento alternativi, compresi  sistemi  di  gestione
dei  rifiuti  e  finanziamenti  unionali,   nazionali   o   regionali
disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4. 
    e) per incoraggiare il conferimento dei residui  delle  acque  di
lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti  persistenti
a viscosita'  elevata,  le  Autorita'  competenti  possono  accordare
adeguati incentivi finanziari; 
    f) la tariffa indiretta non  include  i  costi  dei  rifiuti  dei
sistemi di depurazione dei gas di scarico,  che  sono  recuperati  in
base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti. 
  3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa  indiretta
e'  recuperata  in  base  ai  tipi  e  ai  quantitativi  di   rifiuti
effettivamente conferiti dalla nave. 
  4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei  seguenti
elementi: 
    a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave; 
    b) la prestazione di servizi alle navi al di  fuori  del  normale
orario di lavoro nel porto; o 
    c) la natura pericolosa dei rifiuti. 
  5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi: 
    a) il tipo di attivita' cui e' adibita la  nave,  in  particolare
quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio; 
    b) la progettazione, le attrezzature  e  il  funzionamento  della
nave dimostrano che la nave produce minori quantita' di rifiuti e  li
gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale. 
  6. Al fine di garantire che le  tariffe  siano  eque,  trasparenti,
facilmente identificabili e non discriminatorie e che  rispecchino  i
costi degli impianti e dei servizi resi disponibili  o  eventualmente
utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono  state
calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei  piani
di raccolta  e  di  gestione  dei  rifiuti  in  lingua  italiana  ed,
eventualmente, in una lingua  usata  internazionalmente.  A  garanzia
della riscossione delle  tariffe  di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'
competente determina le modalita'  per  la  prestazione  di  adeguata
garanzia finanziaria e la relativa entita'. 
  7. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti  portuali  di
raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la  quantita'
dei  rifiuti  accidentalmente  pescati   riferiti   all'anno   solare
precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello  unico
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
A tal fine, con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della
citata legge n. 70  del  1994,  si  provvede  alla  integrazione  del
modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto  superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre
di ogni anno, una relazione contenente i  dati  di  cui  al  presente
comma al Ministero della  transizione  ecologica  per  la  successiva
comunicazione alla Commissione europea,  ai  sensi  dell'articolo  8,
paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019. 
  8. Nel caso di navi in  servizio  di  linea  che  effettuano  scali
frequenti e regolari, le Autorita' competenti  definiscono  specifici
criteri per la determinazione delle tariffe di cui  al  comma  2,  da
applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in  modo  tale
da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto  lungo
la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di  ripartizione
dei proventi tra gli impianti portuali interessati. 
  9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
un  massimo  di  dodici   passeggeri   l'Autorita'   competente,   in
considerazione della  categoria,  tipologia  dimensioni  della  nave,
nonche' della ridotta quantita' e della  particolarita'  dei  rifiuti
prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole
non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di
cui al primo periodo si applica anche alle navi  addette  ai  servizi
portuali e a quelle impegnate, per periodi  temporali  prolungati  di
durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori,  quali  a
titolo   esemplificativo   e    non    esaustivo    gli    interventi
infrastrutturali e la cantieristica. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i riferimenti  della  convenzione  MARPOL  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 25  gennaio  1994,
          n. 70 (Norme per la semplificazione  degli  adempimenti  in
          materia ambientale,  sanitaria  e  di  sicurezza  pubblica,
          nonche' per l'attuazione del sistema di  ecogestione  e  di
          audit ambientale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          gennaio 1994, n. 24, cosi' recita: 
              «Art. 1. (Modello unico di  dichiarazione).  -  1.  Con
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   di    concerto    con    il    Ministro
          dell'ambiente, sentiti  il  Ministro  della  sanita'  e  il
          Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          norme finalizzate a: 
                a) individuare, ai fini della predisposizione  di  un
          modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge  e
          le relative norme di attuazione che  stabiliscono  obblighi
          di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di  denuncia  o  di
          notificazione  in  materia  ambientale,  sanitaria   e   di
          sicurezza pubblica; 
                b)  fissare  un  termine  per  la  presentazione  del
          modello unico di dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  che
          sostituisce  ogni  altro  diverso  termine  previsto  dalle
          disposizioni di legge e dalle relative norme di  attuazione
          di cui alla lettera a). 
              2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta  con
          proprio  decreto,  da  emanare  entro   i   trenta   giorni
          successivi al termine di cui al comma 1, il  modello  unico
          di dichiarazione. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con
          proprio decreto gli  aggiornamenti  del  modello  unico  di
          dichiarazione, anche  in  relazione  a  nuove  disposizioni
          individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.» 
              Per i riferimenti della  direttiva  (UE)  2019/883  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019  si
          veda nelle note alle premesse.