Art. 9 
 
                              Esenzioni 
 
  1. L'Autorita' Marittima puo' esentare una nave che fa scalo  dagli
obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e  8,  qualora  vi  siano
prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) la nave  svolge  servizio  di  linea  con  scali  frequenti  e
regolari; 
    b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e
il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto  della  nave
che: 
      1) e' comprovato da un contratto firmato con  un  porto  o  con
un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento  dei
rifiuti; 
      2) e' stato notificato a tutti i porti  lungo  la  rotta  della
nave  ed  e'  stato  accettato  dal  porto  in  cui  hanno  luogo  il
conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto  dell'Unione  o
un  altro  porto,  nel  quale,  come  stabilito  sulla   base   delle
informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema
informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13
e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; 
    c)  l'esenzione  non   incide   negativamente   sulla   sicurezza
marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo
o sull'ambiente marino. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorita'  competente  in  cui  e'
situato il porto rilascia un certificato di  esenzione,  in  base  al
formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave  rispetta  le
condizioni e gli obblighi necessari  all'applicazione  dell'esenzione
stessa e ne attesta la durata. 
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  certificato  di  esenzione  sono
riportate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili per via elettronica nella parte del sistema  informativo,
di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13. 
  4. Le Autorita' competenti assicurano il monitoraggio e la corretta
applicazione degli accordi in essere relativi alle  navi  soggette  a
esenzioni che fanno scalo nei loro porti per  il  conferimento  e  il
pagamento. 
  5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso  il
successivo porto di scalo se e' presente  un'insufficiente  capacita'
di stoccaggio  dedicata  a  tutti  i  rifiuti  che  sono  gia'  stati
accumulati e che saranno accumulati nel corso  del  viaggio  previsto
della nave fino al successivo porto di scalo.