Art. 7 
 
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Il Prefetto territorialmente  competente,  entro  cinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito,  entro
tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta  un
piano per l'effettuazione costante di controlli,  anche  a  campione,
avvalendosi delle forze di polizia  e  del  personale  dei  corpi  di
polizia municipale munito  della  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso
delle certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  n.  52
del  2021.  Il  Prefetto  trasmette  al  Ministro  dell'interno   una
relazione   settimanale   dei   controlli   effettuati    nell'ambito
territoriale di competenza. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1  sono  svolte  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.