ART. 5
(Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione)
1. La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da
fonti rinnovabili puo' accedere a strumenti di incentivazione
tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali:
a) l'incentivo e' assegnato tramite una tariffa erogata dal
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE)
sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota
parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
b) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di
entrata in esercizio dell'impianto ed e' pari alla vita media utile
convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
c) l'incentivo e' proporzionato all'onerosita' dell'intervento
per garantirne l'equa remunerazione secondo il principio di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a) ed e' applicabile alla
realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi,
integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti
esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle
caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
d) l'incentivo puo' essere diversificato sulla base delle
dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto
scala;
e) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno
delle rinnovabili, secondo modalita' definite dall'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA).
2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno
pari a 1 MW, l'incentivo e' attribuito attraverso procedure
competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a
contingenti di potenza.
3. Per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla
soglia di cui al comma 2, l'incentivo e' attribuito secondo i
seguenti meccanismi:
a) per gli impianti con costi di generazione piu' vicini alla
competitivita' di mercato, attraverso una richiesta da effettuare
direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il
rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;
b) per impianti innovativi e per impianti con costi di
generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa,
l'incentivo e' attribuito tramite bandi in cui sono messi a
disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di
selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela
ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.
4. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di
comunita' dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo
e' possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a
quello di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica
tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti,
l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo e' attribuito
direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in
esercizio.
5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione di cui al
presente articolo si applicano, inoltre, i seguenti criteri
specifici:
a) e' promosso l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i
sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggiore
programmabilita' delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi
di sviluppo della capacita' di stoccaggio centralizzata;
b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi 2 e 3, lettera b)
e' stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle
aree identificate come idonee, a parita' di offerta economica;
c) sono stabilite le condizioni di cumulabilita' con le
agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e
dei sistemi di accumulo nonche' con altri regimi di sostegno, ivi
inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV, tenendo conto delle
diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il
principio secondo cui e' garantita complessivamente un'equa
remunerazione degli interventi;
d) non e' consentito l'artato frazionamento delle iniziative al
fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero al fine di eludere i
pertinenti meccanismi incentivanti;
e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con
agevolazioni premiali e modalita' di partecipazione quanto piu'
possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato
l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o
in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello
stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
f) sono introdotte misure per l'utilizzo energetico di biomasse
legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della
silvicoltura a turno di taglio breve e di biomasse residuali
industriali, in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a
cascata, in particolare sui principi di sostenibilita', uso
efficiente delle risorse, circolarita' in tutti i flussi e in ogni
fase e sussidiarieta';
g) possono essere previste misure a favore della trasformazione
ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia
piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la
pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo
energetico, purche' siano rispettati gli standard di sicurezza
geomorfologica;
h) possono essere previste misure per integrare i ricavi
conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di
impianti a fonti rinnovabili che continuano ed essere eserciti al
termine del periodo di diritto agli incentivi, con particolare
riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione
legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto
della necessita' di contenimento dei costi secondo logiche di
efficienza e comunque nel rispetto di un principio di economia
circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). - (omissis).
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10.
(omissis).».
- La direttiva 2019/944/UE, e' riportata nelle note
alle premesse.