ART. 5 (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione) 1. La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili puo' accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali: a) l'incentivo e' assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata; b) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade; c) l'incentivo e' proporzionato all'onerosita' dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione secondo il principio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) ed e' applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie; d) l'incentivo puo' essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala; e) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA). 2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo e' attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. 3. Per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui al comma 2, l'incentivo e' attribuito secondo i seguenti meccanismi: a) per gli impianti con costi di generazione piu' vicini alla competitivita' di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale; b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'incentivo e' attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi. 4. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunita' dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo e' possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo e' attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio. 5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione di cui al presente articolo si applicano, inoltre, i seguenti criteri specifici: a) e' promosso l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacita' di stoccaggio centralizzata; b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi 2 e 3, lettera b) e' stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parita' di offerta economica; c) sono stabilite le condizioni di cumulabilita' con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonche' con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui e' garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi; d) non e' consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti; e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; f) sono introdotte misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve e di biomasse residuali industriali, in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilita', uso efficiente delle risorse, circolarita' in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarieta'; g) possono essere previste misure a favore della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purche' siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica; h) possono essere previste misure per integrare i ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che continuano ed essere eserciti al termine del periodo di diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto della necessita' di contenimento dei costi secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un principio di economia circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999: «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale). - (omissis). 11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. (omissis).». - La direttiva 2019/944/UE, e' riportata nelle note alle premesse.