ART. 5 
 
     (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione) 
 
  1. La produzione di energia elettrica  di  impianti  alimentati  da
fonti  rinnovabili  puo'  accedere  a  strumenti  di   incentivazione
tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali: 
    a) l'incentivo e'  assegnato  tramite  una  tariffa  erogata  dal
Gestore dei  Servizi  Energetici  -  GSE  S.p.A.  (di  seguito:  GSE)
sull'energia elettrica prodotta  dall'impianto,  ovvero  sulla  quota
parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata; 
    b) il periodo di diritto  all'incentivo  decorre  dalla  data  di
entrata in esercizio dell'impianto ed e' pari alla vita  media  utile
convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade; 
    c) l'incentivo e'  proporzionato  all'onerosita'  dell'intervento
per garantirne l'equa  remunerazione  secondo  il  principio  di  cui
all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a)  ed  e'   applicabile   alla
realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti  dismessi,
integrali ricostruzioni,  potenziamenti  e  rifacimenti  di  impianti
esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi  specifici  e  delle
caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie; 
    d)  l'incentivo  puo'  essere  diversificato  sulla  base   delle
dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto  dell'effetto
scala; 
    e) gli incentivi trovano copertura sulla componente  degli  oneri
generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3,  comma
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno
delle  rinnovabili,  secondo  modalita'  definite  dall'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA). 
  2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno
pari  a  1  MW,  l'incentivo  e'  attribuito   attraverso   procedure
competitive  di  aste  al  ribasso  effettuate   in   riferimento   a
contingenti di potenza. 
  3. Per impianti di piccola taglia, aventi  potenza  inferiore  alla
soglia di cui  al  comma  2,  l'incentivo  e'  attribuito  secondo  i
seguenti meccanismi: 
    a) per gli impianti con costi di  generazione  piu'  vicini  alla
competitivita' di mercato, attraverso  una  richiesta  da  effettuare
direttamente alla data di entrata in  esercizio,  fermo  restando  il
rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale; 
    b)  per  impianti  innovativi  e  per  impianti  con   costi   di
generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della  spesa,
l'incentivo  e'  attribuito  tramite  bandi  in  cui  sono  messi   a
disposizione  contingenti  di  potenza  e  sono  fissati  criteri  di
selezione  basati  sul  rispetto  di  requisiti  tecnici,  di  tutela
ambientale e del territorio e di efficienza dei costi. 
  4. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di
comunita' dell'energia o di configurazioni di autoconsumo  collettivo
e' possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto  a
quello di cui ai commi 2 e 3, che premia,  attraverso  una  specifica
tariffa, graduabile anche sulla base della  potenza  degli  impianti,
l'energia autoconsumata istantaneamente.  L'incentivo  e'  attribuito
direttamente, con richiesta da effettuare alla  data  di  entrata  in
esercizio. 
  5. Nella definizione dei meccanismi di  incentivazione  di  cui  al
presente  articolo  si  applicano,  inoltre,   i   seguenti   criteri
specifici: 
    a) e'  promosso  l'abbinamento  delle  fonti  rinnovabili  con  i
sistemi  di  accumulo,   in   modo   da   consentire   una   maggiore
programmabilita' delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi
di sviluppo della capacita' di stoccaggio centralizzata; 
    b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi 2 e 3,  lettera  b)
e' stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle
aree identificate come idonee, a parita' di offerta economica; 
    c)  sono  stabilite  le  condizioni  di  cumulabilita'   con   le
agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli  impianti  e
dei sistemi di accumulo nonche' con altri  regimi  di  sostegno,  ivi
inclusi quelli del PNRR di  cui  al  Capo  IV,  tenendo  conto  delle
diverse caratteristiche soggettive e degli  impianti,  mantenendo  il
principio  secondo  cui   e'   garantita   complessivamente   un'equa
remunerazione degli interventi; 
    d) non e' consentito l'artato frazionamento delle  iniziative  al
fine di incrementare i  profitti  economici  oltre  quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero al  fine  di  eludere  i
pertinenti meccanismi incentivanti; 
    e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi a  chi  installi
impianti  fotovoltaici  a  seguito  di  rimozione  dell'amianto,  con
agevolazioni premiali  e  modalita'  di  partecipazione  quanto  piu'
possibile ampie. A tali fini: 
      1)  non  e'  necessario  che  l'area  dove   e'   avvenuta   la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove  viene  installato
l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o
in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita'  dello
stesso soggetto; 
      2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare  una  superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito,  fermo  restando  che  in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo  forfettario  i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; 
    f) sono introdotte misure per l'utilizzo energetico  di  biomasse
legnose, nel quadro della  gestione  forestale  sostenibile  e  della
silvicoltura  a  turno  di  taglio  breve  e  di  biomasse  residuali
industriali, in coerenza con le previsioni  europee  sull'utilizzo  a
cascata,  in  particolare  sui  principi   di   sostenibilita',   uso
efficiente delle risorse, circolarita' in tutti i flussi  e  in  ogni
fase e sussidiarieta'; 
    g) possono essere previste misure a favore  della  trasformazione
ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia
piccole, promuovendone, ove compatibile con gli  ecosistemi,  con  la
pianificazione energetica e  con  gli  altri  usi,  anche  l'utilizzo
energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard  di  sicurezza
geomorfologica; 
    h)  possono  essere  previste  misure  per  integrare  i   ricavi
conseguenti alla partecipazione al mercato  elettrico,  a  favore  di
impianti a fonti rinnovabili che continuano  ed  essere  eserciti  al
termine del  periodo  di  diritto  agli  incentivi,  con  particolare
riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con costi  di  generazione
legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto
della  necessita'  di  contenimento  dei  costi  secondo  logiche  di
efficienza e comunque  nel  rispetto  di  un  principio  di  economia
circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  11,  del
          citato decreto legislativo n. 79 del 1999: 
                «Art.  3  (Gestore   della   rete   di   trasmissione
          nazionale). - (omissis). 
                11. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo, con uno  o  piu'  decreti
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, su  proposta
          dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          altresi'  individuati  gli  oneri  generali  afferenti   al
          sistema elettrico, ivi inclusi  gli  oneri  concernenti  le
          attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13,
          comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il   gas   provvede   al   conseguente   adeguamento    del
          corrispettivo di cui al comma 10. 
                (omissis).». 
              - La direttiva 2019/944/UE,  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse.