ART. 6
(Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le modalita' per l'implementazione dei sistemi di
incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto dei
seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti di
potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di
interventi. I predetti contingenti possono essere differenziati per
zone geografiche al fine di favorire le sinergie con lo sviluppo del
sistema elettrico e l'individuazione delle aree idonee;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla base
dell'asta al ribasso;
c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche' gli incentivi
e i livelli massima di potenza incentivabile sono stabiliti su base
quinquennale, al fine di garantire una programmazione che assicuri,
congiuntamente alle altre misure stabilite in attuazione del presente
decreto, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
d) per gli impianti che accedono ai meccanismi d'asta,
l'incentivo e' calcolato come la differenza tra la tariffa spettante
aggiudicata e il prezzo di mercato dell'energia elettrica; ove tale
differenza risulti negativa, e' prevista la restituzione, anche a
conguaglio, dei relativi importi;
e) le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono
prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti
autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in
esercizio;
f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione delle
procedure competitive, al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3 con la massima efficacia ed
efficienza. A tal fine, nei casi di significativa divergenza fra la
potenza realizzata e quella obiettivo o di sostanziali variazioni del
livello dei costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte
delle attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 48, sono
individuati algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di
potenza rese disponibili ad asta e del livello degli incentivi a base
d'asta; le predette variazioni sono approvate con decreto del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;
g) puo' essere ridotto il valore minimo di potenza per
l'inclusione nei meccanismi di asta, tenendo conto delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e della
progressiva maturazione delle tecnologie, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione, ridurne i
costi e stimolare la concorrenza;
h) per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima,
fissata in prima applicazione a 10 MW, puo' essere avviata una fase
sperimentale nella quale:
1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per
via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di
autorizzazione unica e rilascia parere di idoneita' all'accesso agli
incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del
provvedimento di autorizzazione unica;
2) agli impianti dotati dell'idoneita' per la richiesta di
incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta
entro tre mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, e'
richiesta esclusivamente l'offerta economica al ribasso, ferma
restando la fissazione di termini per l'entrata in esercizio;
i) possono accedere ai meccanismi di cui al presente articolo
anche gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo o
comunita' energetiche;
l) possono accedere ai meccanismi di cui al presente articolo
anche gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non
utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee, secondo le
modalita' e alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 20.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella G.U.R.I. 30 agosto
1997, n. 202.:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».