ART. 6 
 
        (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso) 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
transizione ecologica, sentite l'ARERA e la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono definite le  modalita'  per  l'implementazione  dei  sistemi  di
incentivazione di cui all'articolo  5,  comma  2,  nel  rispetto  dei
seguenti ulteriori criteri direttivi: 
    a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti  di
potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche  categorie  di
interventi. I predetti contingenti possono essere  differenziati  per
zone geografiche al fine di favorire le sinergie con lo sviluppo  del
sistema elettrico e l'individuazione delle aree idonee; 
    b) l'incentivo riconosciuto  e'  quello  aggiudicato  sulla  base
dell'asta al ribasso; 
    c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche' gli  incentivi
e i livelli massima di potenza incentivabile sono stabiliti  su  base
quinquennale, al fine di garantire una programmazione  che  assicuri,
congiuntamente alle altre misure stabilite in attuazione del presente
decreto, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3; 
    d)  per  gli  impianti  che  accedono   ai   meccanismi   d'asta,
l'incentivo e' calcolato come la differenza tra la tariffa  spettante
aggiudicata e il prezzo di mercato dell'energia elettrica;  ove  tale
differenza risulti negativa, e' prevista  la  restituzione,  anche  a
conguaglio, dei relativi importi; 
    e)  le  aste  hanno  luogo  con  frequenza  periodica  e  possono
prevedere meccanismi a garanzia della  realizzazione  degli  impianti
autorizzati, anche mediante fissazione di termini  per  l'entrata  in
esercizio; 
    f)  sono  previsti  sistemi  di  controllo  e  regolazione  delle
procedure competitive, al fine di consentire il raggiungimento  degli
obiettivi  di  cui  all'articolo  3  con  la  massima  efficacia   ed
efficienza. A tal fine, nei casi di significativa divergenza  fra  la
potenza realizzata e quella obiettivo o di sostanziali variazioni del
livello dei costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte
delle  attivita'  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  48,   sono
individuati algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di
potenza rese disponibili ad asta e del livello degli incentivi a base
d'asta;  le  predette  variazioni  sono  approvate  con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA; 
    g)  puo'  essere  ridotto  il  valore  minimo  di   potenza   per
l'inclusione nei meccanismi di asta, tenendo conto  delle  specifiche
caratteristiche  delle  diverse  tipologie  di   impianto   e   della
progressiva  maturazione  delle  tecnologie,  al  fine  di  aumentare
l'efficienza complessiva del sistema  di  incentivazione,  ridurne  i
costi e stimolare la concorrenza; 
    h) per gli impianti di potenza superiore  a  una  soglia  minima,
fissata in prima applicazione a 10 MW, puo' essere avviata  una  fase
sperimentale nella quale: 
      1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto  per
via telematica contestualmente allo svolgimento del  procedimento  di
autorizzazione unica e rilascia parere di idoneita' all'accesso  agli
incentivi  con  tempistiche  parallele  a  quelle  del  rilascio  del
provvedimento di autorizzazione unica; 
      2) agli impianti dotati  dell'idoneita'  per  la  richiesta  di
incentivo, che presentano domanda di accesso ai  meccanismi  di  asta
entro  tre  mesi  dal  rilascio  della  predetta  autorizzazione,  e'
richiesta  esclusivamente  l'offerta  economica  al  ribasso,   ferma
restando la fissazione di termini per l'entrata in esercizio; 
      i) possono accedere ai meccanismi di cui al  presente  articolo
anche gli impianti facenti parte di configurazioni di  autoconsumo  o
comunita' energetiche; 
      l) possono accedere ai meccanismi di cui al  presente  articolo
anche gli impianti  fotovoltaici  realizzati  su  aree  agricole  non
utilizzate individuate dalle Regioni come  aree  idonee,  secondo  le
modalita' e alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 20. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella G.U.R.I.  30  agosto
          1997, n. 202.: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».