ART. 7 (Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui all'articolo 5, comma 3, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: a) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a): 1) la domanda di accesso agli incentivi e' presentata alla data di entrata in esercizio e non e' richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri, fermo restando quanto previsto al punto 2; 2) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; 3) l'incentivo favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilita' delle fonti; b) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b): 1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di contingenti di potenza; 2) sono utilizzati come criteri di priorita' dapprima il rispetto di requisiti di tutela ambientale e del territorio e poi l'offerta di riduzione percentuale della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative maggiormente meritorie da un punto di vista dell'impatto sull'ambiente, nonche' che siano maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi; 3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica e prevedono meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio. c) possono essere previsti sistemi di controllo e regolazione con le modalita' di cui all'articolo 6 lettere f) e g).
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281, del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.