ART. 7 
 
        (Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti) 
 
1. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
transizione ecologica, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e
la  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  per
l'implementazione dei sistemi di incentivazione di  cui  all'articolo
5, comma 3, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: 
a) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a): 
   1) la domanda di accesso agli incentivi e' presentata alla data di
      entrata  in  esercizio  e  non  e'  richiesta   la   preventiva
      iscrizione a bandi o registri, fermo restando  quanto  previsto
      al punto 2; 
   2) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al raggiungimento  di
      tetti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza
      con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; 
   3) l'incentivo  favorisce  l'autoconsumo  e  l'abbinamento   degli
      impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di
      accumulo, in modo da consentire  una  maggior  programmabilita'
      delle fonti; 
b) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b): 
   1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di  contingenti  di
      potenza; 
   2) sono utilizzati come criteri di priorita' dapprima il  rispetto
      di requisiti di  tutela  ambientale  e  del  territorio  e  poi
      l'offerta di riduzione percentuale della tariffa base, al  fine
      di selezionare le iniziative maggiormente meritorie da un punto
      di  vista  dell'impatto  sull'ambiente,   nonche'   che   siano
      maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi; 
   3) i  bandi  hanno  luogo  con  frequenza  periodica  e  prevedono
      meccanismi  a  garanzia  della  realizzazione  degli   impianti
      autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata
      in esercizio. 
c) possono essere previsti sistemi di controllo e regolazione con  le
   modalita' di cui all'articolo 6 lettere f) e g). 
 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          n. 281, del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.