ART. 8 
 
 (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia) 
 
1. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con le modalita' di cui al  comma  9  dell'articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati  i
meccanismi di incentivazione per gli  impianti  a  fonti  rinnovabili
inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o  in  comunita'
energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW,  sulla  base
dei seguenti criteri direttivi: 
a) possono accedere all'incentivo gli impianti  a  fonti  rinnovabili
   che hanno singolarmente una potenza non superiore a  1  MW  e  che
   entrano in esercizio in data successiva a  quella  di  entrata  in
   vigore del presente decreto; 
b) per  autoconsumatori   di   energia   rinnovabile   che   agiscono
   collettivamente e comunita' energetiche rinnovabili l'incentivo e'
   erogato solo in riferimento alla quota  di  energia  condivisa  da
   impianti e utenze di  consumo  connesse  sotto  la  stessa  cabina
   primaria; 
c) l'incentivo e' erogato in forma di tariffa incentivante attribuita
   alla sola quota di  energia  prodotta  dall'impianto  e  condivisa
   all'interno della configurazione; 
d) nei casi di cui alla lettera b) per i  quali  la  condivisione  e'
   effettuata  sfruttando  la  rete  pubblica  di  distribuzione,  e'
   previsto un unico conguaglio, composto  dalla  restituzione  delle
   componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera  a),  compresa
   la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente
   articolo; 
e) la domanda di accesso agli incentivi e' presentata  alla  data  di
   entrata in esercizio e non e' richiesta la preventiva iscrizione a
   bandi o registri; 
f) l'accesso all'incentivo e' garantito  fino  al  raggiungimento  di
   contingenti  di  potenza  stabiliti,  su  base  quinquennale,   in
   congruenza  con  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di   cui
   all'articolo 3. 
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 continua ad
applicarsi   il   decreto   ministeriale   adottato   in   attuazione
dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8. 
3. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  stabilite  modalita'  di
transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al  fine  di
garantire la tutela degli investimenti avviati. 
 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  42-bis,  comma  9,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162  (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione  tecnologica),  pubblicato  nella  G.U.R.I.  31
          dicembre 2019, n. 305, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
                «Art. 42-bis (Autoconsumo da  fonti  rinnovabili).  -
          (omissis). 
                9. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico   e'
          individuata una tariffa incentivante per  la  remunerazione
          degli  impianti  a   fonti   rinnovabili   inseriti   nelle
          configurazioni sperimentali di cui al comma 2,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) la tariffa incentivante e' erogata dal  GSE  Spa
          ed  e'  volta  a  premiare   l'autoconsumo   istantaneo   e
          l'utilizzo di sistemi di accumulo; 
                  b) il meccanismo e' realizzato  tenendo  conto  dei
          principi di semplificazione e di  facilita'  di  accesso  e
          prevede un sistema di reportistica e  di  monitoraggio  dei
          flussi economici ed energetici a cura  del  GSE  Spa,  allo
          scopo di acquisire elementi utili per la  riforma  generale
          del  meccanismo  dello  scambio  sul  posto,   da   operare
          nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
                  c)  la  tariffa  incentivante  e'  erogata  per  un
          periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le  diverse
          configurazioni incentivabili per garantire la  redditivita'
          degli investimenti, tenuto conto  di  quanto  disposto  dal
          comma 6; 
                  d)  il  meccanismo  e'  realizzato  tenendo   conto
          dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
          necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
          a quelli dei meccanismi vigenti; 
                  e) e' previsto un unico conguaglio, composto  dalla
          restituzione delle componenti di cui al  comma  8,  lettera
          b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
          incentivante di cui al presente comma. 
                  (omissis).».