ART. 8 (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunita' energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto; b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunita' energetiche rinnovabili l'incentivo e' erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria; c) l'incentivo e' erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione; d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione e' effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo; e) la domanda di accesso agli incentivi e' presentata alla data di entrata in esercizio e non e' richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri; f) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite modalita' di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), pubblicato nella G.U.R.I. 31 dicembre 2019, n. 305, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - (omissis). 9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri: a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo; b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6; d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti; e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma. (omissis).».