ART. 8
(Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con le modalita' di cui al comma 9 dell'articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i
meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili
inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunita'
energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base
dei seguenti criteri direttivi:
a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili
che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che
entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente e comunita' energetiche rinnovabili l'incentivo e'
erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina
primaria;
c) l'incentivo e' erogato in forma di tariffa incentivante attribuita
alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa
all'interno della configurazione;
d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione e'
effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, e'
previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle
componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa
la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente
articolo;
e) la domanda di accesso agli incentivi e' presentata alla data di
entrata in esercizio e non e' richiesta la preventiva iscrizione a
bandi o registri;
f) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al raggiungimento di
contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in
congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 continua ad
applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione
dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite modalita' di
transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di
garantire la tutela degli investimenti avviati.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 9,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), pubblicato nella G.U.R.I. 31
dicembre 2019, n. 305, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). -
(omissis).
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
individuata una tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base
dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa
ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e
l'utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei
principi di semplificazione e di facilita' di accesso e
prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei
flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo
scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale
del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un
periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse
configurazioni incentivabili per garantire la redditivita'
degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto
dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
a quelli dei meccanismi vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla
restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera
b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
incentivante di cui al presente comma.
(omissis).».