ART. 9
(Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)
1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti tempi e
modalita' per il raccordo con le procedure di assegnazione degli
incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di garantire continuita'
nell'erogazione degli incentivi.
2. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui al comma 1, il meccanismo dello scambio sul posto e'
soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data
possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli
alle condizioni e secondo le modalita' ivi stabilite, ovvero al
ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi' i criteri e le
modalita' per la graduale conversione al meccanismo di cui
all'articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in scambio sul
posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024.
4. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di
offerta nell'ambito dei meccanismi d'asta e registro di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019,
recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas
residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, successivamente alla settima
procedura e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli
articoli 6 e 7, il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a
disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo
esaurimento, con le modalita' previste dall'articolo 20 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e tenuto conto di
quanto disposto dal comma 5 del presente articolo.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, a decorrere dalla
settima procedura:
a) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di una procedura di
registro e contestualmente eccesso di offerta nella procedura
d'asta riferita al medesimo gruppo di impianti, la potenza non
assegnata in tale ultima procedura d'asta viene trasferita al
contingente disponibile per la prima, nella misura utile allo
scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si applica
anche nel caso in cui eccesso di domanda e offerta siano
invertiti;
b) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di una procedura di
registro per un gruppo di impianti di nuova realizzazione e
contestuale eccesso di offerta nell'ambito delle procedure di
registro di un altro gruppo di impianti di nuova realizzazione, la
potenza non assegnata in tale ultima procedura viene trasferita al
contingente disponibile per la prima, nella misura utile allo
scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si applica
per le procedure di asta;
c) le quantita' di potenza trasferite in applicazione delle lettere
a) e b) sono determinate dal GSE a parita' di costo indicativo
medio annuo degli incentivi.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini di dare attuazione a quanto previsto ai commi 4 e 5,
il GSE aggiorna le date e i tempi di svolgimento delle sessioni
nonche' quelle di pubblicazione delle graduatorie, dandone
comunicazione sul proprio sito web.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo n. 28, del 2011:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei
criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici
di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non
incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma
8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti
di cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio
dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo
di diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo
e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi
impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da
impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili
l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della
provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via
esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i
trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del
gas naturale e all'utilizzo nei trasporti;
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili,
in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo
e' finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,
di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle
attivita' agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di
allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da
coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per
contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo'
essere superiore, per gli interventi di rifacimento
parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento
totale, al 50% dell'incentivo spettante per le produzioni
da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a
biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo
riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi
di rifacimento parziale, all'80% e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 90% dell'incentivo spettante per le
produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
quale e' erogato l'incentivo in godimento;
i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i
decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle
caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque
non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a
1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per
scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei
costi;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile
alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per
l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un
incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal
GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei
criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli
incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di
solidita' finanziaria dei soggetti partecipanti, e
meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti
autorizzati, anche mediante fissazione di termini per
l'entrata in esercizio;
c) le procedure d'asta sono riferite a contingenti
di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche
categorie di interventi;
d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato
sulla base dell'asta al ribasso;
e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo
dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato
tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti
effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per
gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione
del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate
ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i
valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al
nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al
comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui
al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in
esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di
potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di
impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui
all'articolo 3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e
4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in
seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti
rinnovabili non programmabili volti a renderne
programmabile la produzione ovvero a migliorare la
prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo'
essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi
impianti accedono agli incentivi di cui al presente
articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione.
Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23,
comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e
all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito
della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia
di partecipazione al mercato elettrico dell'energia
prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012,
sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello
sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al
mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia
della produzione non e' assicurata dalla partecipazione al
mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mirano ad
assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli
impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per
questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti specifici
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie
avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da
fluidi geotermici a media ed alta entalpia.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 3 e 4, del
citato decreto legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - (omissis).
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.
(omissis).».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta
dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici,
idroelettrici e a gas residuati dei processi di
depurazione) e' pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 agosto 2019,
n. 186.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019:
«Art. 20 (Meccanismi di riallocazione della potenza).
- 1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione
degli impianti, perseguendo contemporaneamente una
differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il GSE
nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e
registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di
riallocazione della potenza.
2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste
valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al
contingente e, contestualmente, le richieste valide di
iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al
contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo e'
trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da
scorrerne la graduatoria. La quantita' di potenza
tra-ferita e' determinata dal GSE a parita' di costo
indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato con le
modalita' utilizzate per il contatore di cui all'art. 27,
comma 2, del decreto 23 giugno 2016.
3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere
dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in
ogni gruppo e' quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata
a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente
procedura, tenendo conto, per gli impianti a registro,
della previa applicazione del meccanismo di cui al comma 2.
4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a
decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica
l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) la potenza totale degli impianti risultata
idonea per ciascun gruppo e' superiore al 130% della
potenza messa a disposizione;
b) la potenza totale degli impianti idonei e'
costituita, nell'ambito di ciascun gruppo, per piu' del 70%
da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una
potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari
almeno al 20% della potenza messa a disposizione;
c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli
impianti alimentati dalla fonte minoritaria e' almeno pari
alla meta' del valor medio delle offerte di riduzione
formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla
lettera b).
5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di
cui al comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie,
garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la
potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un massimo
del 30% del contingente e assegnando la potenza residua
all'altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente
per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita' e i
criteri di selezione di cui all'art. 14.».