ART. 9 
 
      (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo) 
 
1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono  definiti  tempi  e
modalita' per il raccordo con  le  procedure  di  assegnazione  degli
incentivi  attivate  in  attuazione  dell'articolo  24  del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al  fine  di  garantire  continuita'
nell'erogazione degli incentivi. 
2. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui  al  comma  1,  il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  e'
soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo  tale  data
possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai  precedenti  articoli
alle condizioni e secondo  le  modalita'  ivi  stabilite,  ovvero  al
ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi' i criteri  e  le
modalita'  per  la  graduale  conversione  al   meccanismo   di   cui
all'articolo 7 degli impianti in esercizio operanti  in  scambio  sul
posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024. 
4. Al fine di garantire una maggiore efficienza  nelle  dinamiche  di
offerta nell'ambito dei  meccanismi  d'asta  e  registro  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  4  luglio  2019,
recante  "Incentivazione  dell'energia   elettrica   prodotta   dagli
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a  gas
residuati dei processi di  depurazione",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9  agosto  2019,  successivamente  alla  settima
procedura e fino all'entrata  in  vigore  dei  decreti  di  cui  agli
articoli 6 e 7, il  GSE  organizza  ulteriori  procedure  mettendo  a
disposizione  la  potenza  residua  non  assegnata,   fino   al   suo
esaurimento, con le modalita' previste dall'articolo 20  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e tenuto conto di
quanto disposto dal comma 5 del presente articolo. 
5. Per le medesime finalita' di cui al comma  4,  a  decorrere  dalla
settima procedura: 
a) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di una procedura  di
   registro e contestualmente  eccesso  di  offerta  nella  procedura
   d'asta riferita al medesimo gruppo di  impianti,  la  potenza  non
   assegnata in tale ultima  procedura  d'asta  viene  trasferita  al
   contingente disponibile per la  prima,  nella  misura  utile  allo
   scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si applica
   anche  nel  caso  in  cui  eccesso  di  domanda  e  offerta  siano
   invertiti; 
b) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di una procedura  di
   registro per un  gruppo  di  impianti  di  nuova  realizzazione  e
   contestuale eccesso di  offerta  nell'ambito  delle  procedure  di
   registro di un altro gruppo di impianti di nuova realizzazione, la
   potenza non assegnata in tale ultima procedura viene trasferita al
   contingente disponibile per la  prima,  nella  misura  utile  allo
   scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si applica
   per le procedure di asta; 
c) le quantita' di potenza trasferite in applicazione  delle  lettere
   a) e b) sono determinate dal GSE a  parita'  di  costo  indicativo
   medio annuo degli incentivi. 
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini di dare attuazione a quanto previsto ai commi 4 e 5,
il GSE aggiorna le date e  i  tempi  di  svolgimento  delle  sessioni
nonche'  quelle   di   pubblicazione   delle   graduatorie,   dandone
comunicazione sul proprio sito web. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          legislativo n. 28, del 2011: 
                «Art. 24 (Meccanismi  di  incentivazione).  -  1.  La
          produzione di energia elettrica da impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31  dicembre
          2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base  dei
          criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri  specifici
          di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non
          incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma
          8. 
                2. La produzione di energia elettrica dagli  impianti
          di cui al comma 1 e' incentivata sulla  base  dei  seguenti
          criteri generali: 
                  a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; 
                  b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
          vita media utile convenzionale delle  specifiche  tipologie
          di impianto e decorre dalla data di  entrata  in  esercizio
          dello stesso; 
                  c) l'incentivo resta costante per tutto il  periodo
          di  diritto  e  puo'  tener  conto  del  valore   economico
          dell'energia prodotta; 
                  d) gli incentivi sono assegnati  tramite  contratti
          di diritto privato fra il GSE e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 5; 
                  e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
          presente comma e dalla lettera c) del comma 5,  l'incentivo
          e'  attribuito  esclusivamente  alla  produzione  da  nuovi
          impianti,  ivi  inclusi  quelli  realizzati  a  seguito  di
          integrale   ricostruzione,   da   impianti    ripotenziati,
          limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
          ibride, limitatamente alla quota  di  energia  prodotta  da
          fonti rinnovabili; 
                  f) l'incentivo assegnato  all'energia  prodotta  da
          impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli  impianti
          ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
          rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; 
                  g) per biogas, biomasse  e  bioliquidi  sostenibili
          l'incentivo  tiene  conto  della  tracciabilita'  e   della
          provenienza della materia prima, nonche'  dell'esigenza  di
          destinare prioritariamente: 
                    i.  le  biomasse   legnose   trattate   per   via
          esclusivamente meccanica all'utilizzo termico; 
                    ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo  per  i
          trasporti; 
                    iii. il biometano all'immissione nella  rete  del
          gas naturale e all'utilizzo nei trasporti; 
                  h) per biogas, biomasse e  bioliquidi  sostenibili,
          in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g),  l'incentivo
          e' finalizzato a promuovere: 
                    i. l'uso efficiente di rifiuti  e  sottoprodotti,
          di biogas da reflui zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle
          attivita' agricole, agro-alimentari,  agro-industriali,  di
          allevamento  e   forestali,   di   prodotti   ottenuti   da
          coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
          bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
          quadri e da intese di filiera; 
                    ii. la  realizzazione  di  impianti  operanti  in
          cogenerazione; 
                    iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte  di
          imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
          biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
          micro e minicogenerazione, nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto  conto  di
          quanto previsto all'articolo 23, comma 1; 
                  i)  l'incentivo   e'   altresi'   attribuito,   per
          contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
          di  interventi  di  rifacimento  totale  o  parziale,   nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                    i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
          in esercizio da un periodo pari almeno ai due  terzi  della
          vita utile convenzionale dell'impianto; 
                    ii. l'incentivo massimo  riconoscibile  non  puo'
          essere  superiore,  per  gli  interventi   di   rifacimento
          parziale, al 25%  e,  per  gli  interventi  di  rifacimento
          totale, al 50% dell'incentivo spettante per  le  produzioni
          da impianti nuovi; nel caso  degli  impianti  alimentati  a
          biomassa, ivi compresi quelli alimentati  con  la  frazione
          biodegradabile    dei    rifiuti,    l'incentivo    massimo
          riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi
          di rifacimento parziale, all'80% e, per gli  interventi  di
          rifacimento totale, al 90% dell'incentivo spettante per  le
          produzioni da impianti nuovi; 
                    iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
          opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
          adeguare l'impianto a prescrizioni di legge; 
                    iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
          impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
          ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
          quale e' erogato l'incentivo in godimento; 
                  i-bis)   deve   essere    assicurata    prioritaria
          possibilita'  di  partecipazione  agli  incentivi   a   chi
          installi  impianti  fotovoltaici  a  seguito  di  rimozione
          dell'amianto, con  agevolazioni  premiali  e  modalita'  di
          partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
                    1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta
          la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
          installato l'impianto, purche'  l'impianto  sia  installato
          sullo stesso edificio  o  in  altri  edifici  catastalmente
          confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 
                    2) gli impianti  fotovoltaici  potranno  occupare
          una superficie maggiore di quella dell'amianto  sostituito,
          fermo  restando  che  in  tale   caso   saranno   decurtati
          proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
          per la sostituzione dell'amianto; 
                  i-ter)  qualora  nel  corso  delle   procedure   di
          assegnazione degli incentivi si  verifichi  un  eccesso  di
          offerta per gli impianti  sopra  o  sotto  una  determinata
          soglia di potenza, con il decreto di cui  al  comma  5,  la
          parte degli incentivi non assegnati puo'  essere  destinata
          ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove  vi
          sia eccesso di domanda. 
                3. La produzione di energia elettrica da impianti  di
          potenza nominale fino a  un  valore,  da  stabilire  con  i
          decreti di cui al comma 5, differenziato sulla  base  delle
          caratteristiche delle diverse fonti  rinnovabili,  comunque
          non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e  a
          1 MW elettrico per  gli  impianti  alimentati  dalle  altre
          fonti rinnovabili, ha  diritto  a  un  incentivo  stabilito
          sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) l'incentivo e' diversificato  per  fonte  e  per
          scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione  dei
          costi; 
                  b) l'incentivo riconosciuto e'  quello  applicabile
          alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5. 
                4. La produzione di energia elettrica da impianti  di
          potenza nominale superiore ai valori minimi  stabiliti  per
          l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto  a  un
          incentivo assegnato tramite aste  al  ribasso  gestite  dal
          GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                  a) gli incentivi a base d'asta  tengono  conto  dei
          criteri generali indicati al comma 2  e  del  valore  degli
          incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
          relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle  specifiche
          caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
          economie di scala delle diverse tecnologie; 
                  b) le aste hanno luogo con  frequenza  periodica  e
          prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e  di
          solidita'  finanziaria   dei   soggetti   partecipanti,   e
          meccanismi a garanzia della  realizzazione  degli  impianti
          autorizzati,  anche  mediante  fissazione  di  termini  per
          l'entrata in esercizio; 
                  c) le procedure d'asta sono riferite a  contingenti
          di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie  e  specifiche
          categorie di interventi; 
                  d) l'incentivo riconosciuto e'  quello  aggiudicato
          sulla base dell'asta al ribasso; 
                  e) le procedure d'asta prevedono un  valore  minimo
          dell'incentivo comunque riconosciuto dal  GSE,  determinato
          tenendo conto delle esigenze di rientro degli  investimenti
          effettuati. 
                5. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  la
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
          cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri  di  cui
          ai precedenti commi 2, 3 e 4. I  decreti  disciplinano,  in
          particolare: 
                  a) i valori degli incentivi di cui al comma  3  per
          gli impianti che entrano in esercizio a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in  applicazione
          del comma 4, ferme restando le diverse  decorrenze  fissate
          ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del
          decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  nonche'  i
          valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
          impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
                  b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
          aventi  diritto  agli  incentivi  attraverso  le  procedure
          d'asta; 
                  c) le modalita' per la transizione dal  vecchio  al
          nuovo meccanismo di incentivazione.  In  particolare,  sono
          stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
          certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
          impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e'  commutato
          nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di  diritto
          ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo  ricadente  nella
          tipologia di cui al  comma  3,  in  modo  da  garantire  la
          redditivita' degli investimenti effettuati; 
                  d) le modalita' di calcolo e di applicazione  degli
          incentivi per le produzioni imputabili a fonti  rinnovabili
          in centrali ibride; 
                  e) le modalita'  con  le  quali  e'  modificato  il
          meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,  anche
          in esercizio, che accedono a  tale  servizio,  al  fine  di
          semplificarne la fruizione; 
                  f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
          cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta  di  cui  al
          comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri: 
                    i. la  revisione  e'  effettuata,  per  la  prima
          volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
          provvedimento di cui alla lettera  a)  e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                    ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di  cui
          al comma 3  si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in
          esercizio decorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori; 
                    iii.  possono  essere  introdotti  obiettivi   di
          potenza da installare per ciascuna  fonte  e  tipologia  di
          impianto, in coerenza con la progressione temporale di  cui
          all'articolo 3, comma 3; 
                    iv. possono  essere  riviste  le  percentuali  di
          cumulabilita' di cui all'articolo 26; 
                  g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3  e
          4, tenendo conto  delle  specifiche  caratteristiche  delle
          diverse  tipologie  di  impianto,  al  fine  di   aumentare
          l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione; 
                  h)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali,  in
          seguito ad interventi tecnologici sugli impianti  da  fonti
          rinnovabili   non   programmabili    volti    a    renderne
          programmabile  la  produzione  ovvero   a   migliorare   la
          prevedibilita'  delle  immissioni  in  rete,  puo'   essere
          riconosciuto  un  incremento  degli  incentivi  di  cui  al
          presente  articolo.  Con  il  medesimo  provvedimento  puo'
          essere individuata la data a decorrere dalla quale i  nuovi
          impianti  accedono  agli  incentivi  di  cui  al   presente
          articolo esclusivamente se dotati di  tale  configurazione.
          Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018; 
                  i) fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,
          comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso  agli
          incentivi. 
                6. I decreti di cui al comma 5  sono  adottati  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                7. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo  e
          all'articolo 25, comma 4,  trovano  copertura  nel  gettito
          della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. 
                8. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  13
          del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia
          di  partecipazione  al   mercato   elettrico   dell'energia
          prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31  dicembre  2012,
          sulla  base  di  indirizzi  stabiliti  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
          il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti,  ovvero
          integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione  al
          mercato elettrico, per la produzione da  impianti  a  fonti
          rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
          incentivi e per i  quali,  in  relazione  al  perseguimento
          degli obiettivi di  cui  all'articolo  3,  la  salvaguardia
          della produzione non e' assicurata dalla partecipazione  al
          mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
          dello sviluppo economico  e  le  conseguenti  deliberazioni
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  mirano  ad
          assicurare  l'esercizio  economicamente  conveniente  degli
          impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
          da biomasse,  biogas  e  bioliquidi,  fermo  restando,  per
          questi ultimi, il requisito della sostenibilita'. 
                9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono   definiti   specifici
          incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
          mediante  impianti  che  facciano  ricorso   a   tecnologie
          avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi  gli
          impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati  da
          fluidi geotermici a media ed alta entalpia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 3  e  4,  del
          citato decreto legislativo n. 387 del 2003: 
                «Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione  al
          mercato elettrico). - (omissis). 
                3. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
                4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
          2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti  di  cui
          al comma 2 viene ceduta al mercato.  Dopo  la  scadenza  di
          tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato. 
                (omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4
          luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta
          dagli  impianti  eolici  on  shore,  solari   fotovoltaici,
          idroelettrici  e  a   gas   residuati   dei   processi   di
          depurazione) e' pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 agosto 2019,
          n. 186. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio
          2019: 
                «Art. 20 (Meccanismi di riallocazione della potenza).
          - 1. Al fine di  massimizzare  il  tasso  di  realizzazione
          degli   impianti,   perseguendo   contemporaneamente    una
          differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il  GSE
          nell'ambito dello svolgimento delle  procedure  di  asta  e
          registro applica, nell'ordine,  i  seguenti  meccanismi  di
          riallocazione della potenza. 
                2. Per gli impianti a registro, qualora le  richieste
          valide  di  uno  dei  gruppi  A  e  B  siano  inferiori  al
          contingente e,  contestualmente,  le  richieste  valide  di
          iscrizione   dell'altro   gruppo   siano    superiori    al
          contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo  e'
          trasferita al contingente del secondo  gruppo  in  modo  da
          scorrerne  la  graduatoria.   La   quantita'   di   potenza
          tra-ferita e'  determinata  dal  GSE  a  parita'  di  costo
          indicativo medio annuo degli incentivi,  calcolato  con  le
          modalita' utilizzate per il contatore di cui  all'art.  27,
          comma 2, del decreto 23 giugno 2016. 
                3. Per gli impianti ad asta e registro,  a  decorrere
          dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in
          ogni gruppo e' quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata
          a quella eventualmente  non  aggiudicata  nella  precedente
          procedura, tenendo conto,  per  gli  impianti  a  registro,
          della previa applicazione del meccanismo di cui al comma 2. 
                4. Per gli impianti ad asta  dei  gruppi  A  e  B,  a
          decorrere  dalla   terza   procedura,   il   GSE   verifica
          l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni: 
                  a)  la  potenza  totale  degli  impianti  risultata
          idonea per  ciascun  gruppo  e'  superiore  al  130%  della
          potenza messa a disposizione; 
                  b) la  potenza  totale  degli  impianti  idonei  e'
          costituita, nell'ambito di ciascun gruppo, per piu' del 70%
          da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una
          potenza offerta in esubero  della  fonte  minoritaria  pari
          almeno al 20% della potenza messa a disposizione; 
                  c) il valore medio delle  riduzioni  offerte  dagli
          impianti alimentati dalla fonte minoritaria e' almeno  pari
          alla meta' del  valor  medio  delle  offerte  di  riduzione
          formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla
          lettera b). 
                5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni  di
          cui al comma 4, il  GSE  forma  due  distinte  graduatorie,
          garantendo un  contingente  sufficiente  ad  accogliere  la
          potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un  massimo
          del 30% del contingente e  assegnando  la  potenza  residua
          all'altra fonte. Le graduatorie sono formate  separatamente
          per ogni fonte, applicando a  ciascuna  le  modalita'  e  i
          criteri di selezione di cui all'art. 14.».