Art. 11 
 
           Prospetto delle previsioni di spesa complessiva 
                 articolato per missioni e programmi 
 
  1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13  del  decreto  legislativo,
declina le voci del budget economico annuale secondo  un'aggregazione
per  missioni   e   programmi   accompagnata   dalla   corrispondente
classificazione COFOG, come da schema previsto  nell'allegato  2  del
decreto ministeriale, ai fini della raccordabilita' con gli  analoghi
documenti previsionali predisposti  dalle  amministrazioni  pubbliche
che adottano la contabilita' finanziaria. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011,  n.  91  (Disposizioni  recanti
          attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei
          sistemi contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          giugno 2011, n. 145: 
              «Art. 13 (Societa' ed enti con bilancio civilistico). -
          1. Le societa' e gli altri  enti  ed  organismi  tenuti  al
          regime di contabilita' civilistica si conformano  a  quanto
          previsto dall'articolo 11 attraverso  la  rappresentazione,
          in apposito prospetto, della spesa complessiva  riferita  a
          ciascuna delle attivita'  svolte,  secondo  un'aggregazione
          per missioni e programmi accompagnata dalla  corrispondente
          classificazione secondo la nomenclatura  COFOG  di  secondo
          livello. 
              2. Tale  rappresentazione  va  assicurata  in  sede  di
          redazione  del  budget,  o  di  altri  documenti  contabili
          previsionali, ove  previsto  da  disposizioni  di  legge  o
          statutarie,   secondo   la   riclassificazione   effettuata
          attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo
          17. 
              3. La relazione sulla  gestione  attesta  le  attivita'
          riferite a ciascun  programma  di  spesa,  nell'ambito  del
          quadro di riferimento in cui operano i soggetti di  cui  al
          comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con  la
          missione. 
              4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione  di
          quanto previsto dal presente  articolo,  e  attestano  tale
          adempimento nella relazione di cui  all'articolo  2429  del
          codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27  febbraio  2003,
          n. 97.».