Art. 12 
 
      Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
 
  1. L'Agenzia redige il  piano  degli  indicatori  e  dei  risultati
attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in  coerenza
con quelli definiti nei  documenti  di  pianificazione  strategica  e
programmazione  operativa,  cosi'   da   consentire   la   successiva
rilevazione dei risultati, in conformita' alle linee  guida  generali
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
settembre 2012. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 18 settembre 2012  recante:  «Definizione  delle  linee
          guida generali per l'individuazione  dei  criteri  e  delle
          metodologie per la costruzione di un sistema di  indicatori
          ai  fini  della  misurazione  dei  risultati   attesi   dai
          programmi  di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2012, n. 226.