Art. 12 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 1. L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, cosi' da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 recante: «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2012, n. 226.