Art. 14 
 
                      Assestamento e variazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai  fini  del
rispetto dei  principi  della  flessibilita'  e  degli  equilibri  di
bilancio, nel corso della  gestione  sono  consentite  revisioni  del
budget economico annuale. 
  2. Fatta salva la possibilita' di effettuare variazioni del  budget
economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30
luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i  Responsabili
dei Servizi e delle  articolazioni  interessati,  puo'  proporre  gli
assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse
rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali  situazioni  non
preventivate in sede di elaborazione dei documenti di  pianificazione
strategica  e  di   programmazione   operativa.   Tale   manovra   di
assestamento e' adottata  dal  Direttore  generale  e  approvata  con
decreto del Presidente, previo parere del CIC. 
  3. Con decreto del  Direttore  generale  possono  essere  disposte,
altresi', variazioni compensative, nell'ambito delle  voci  di  costo
corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello  di  cui
all'allegato 2 del decreto ministeriale. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze del 27  marzo  2013  si  veda
          nelle note all'art. 1.