Art. 14 Assestamento e variazioni 1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. 2. Fatta salva la possibilita' di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessati, puo' proporre gli assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento e' adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC. 3. Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresi', variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.