Art. 9 
 
                      Budget economico annuale 
 
  1. Il bilancio preventivo consta di  un  budget  economico  annuale
adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore  generale,
entro il 31 ottobre dell'anno precedente  e  trasmesso,  entro  dieci
giorni dalla sua deliberazione, al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai  fini  della
successiva approvazione secondo le modalita'  previste  dall'articolo
11, comma 3, lettera a), del decreto-legge. 
  2. Il budget economico annuale, disciplinato  dall'articolo  2  del
decreto ministeriale, e' redatto in termini di  competenza  economica
ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri  dell'Agenzia,  secondo  lo
schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale. 
  3. Le previsioni di  costo,  desumibili  dal  prospetto  di  budget
economico  complessivo,   hanno   valore   autorizzatorio   ai   fini
dell'assunzione degli atti di gestione. 
  4. Il budget economico annuale e' redatto  in  modo  da  assicurare
l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri. 
  5. Lo schema di  bilancio  preventivo,  corredato  dalla  relazione
illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale  al  Collegio
dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione. 
  6. Secondo quanto previsto all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto
ministeriale, costituiscono allegati al budget economico annuale: 
    a) il budget economico pluriennale; 
    b) la relazione illustrativa; 
    c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva  articolato
per missioni e programmi; 
    d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
    e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti; 
    f) il budget di cassa. 
  7. Ove non intervenga, da parte del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, l'approvazione del budget economico  annuale  entro  il  31
dicembre, il Direttore generale  delibera  la  gestione  provvisoria,
fissando limiti di costo mensili pari ad  un  dodicesimo  del  budget
approvato  nell'esercizio  precedente,  ovvero  alla  maggiore  spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
frazionamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo 11,  comma  3  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze del 27  marzo  2013  si  veda
          nelle note all'art. 1.