Art. 9 Budget economico annuale 1. Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge. 2. Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, e' redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale. 3. Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione. 4. Il budget economico annuale e' redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri. 5. Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione. 6. Secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale, costituiscono allegati al budget economico annuale: a) il budget economico pluriennale; b) la relazione illustrativa; c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi; d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti; f) il budget di cassa. 7. Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.