Art. 17 Attuazione 1. In sede di prima applicazione, sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, l'organizzazione dell'Agenzia definita dal presente regolamento, con particolare riferimento alle modalita' di attivazione delle articolazioni di cui agli articoli 4 e 12, viene progressivamente disposta, con provvedimento del direttore generale, secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 1.