Art. 17 
 
                             Attuazione 
 
  1. In sede di prima  applicazione,  sino  al  raggiungimento  della
dotazione organica complessiva prevista dall'articolo  12,  comma  4,
del  decreto-legge,  l'organizzazione   dell'Agenzia   definita   dal
presente regolamento, con particolare riferimento alle  modalita'  di
attivazione delle articolazioni di cui agli articoli 4  e  12,  viene
progressivamente disposta, con provvedimento del direttore  generale,
secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia  dell'azione
amministrativa. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'articolo 12  del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo  4  del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 1.