Art. 14 
 
                              Obblighi 
 
  1. Il dipendente e' tenuto a  prestare  la  propria  attivita'  con
diligenza, correttezza e spirito  di  collaborazione  in  conformita'
alle leggi e alle disposizioni  interne,  ad  osservare  l'orario  di
lavoro  e  ad  assolvere  tempestivamente  i  compiti   attribuitigli
attenendosi  alle  direttive  di  organizzazione   e   di   indirizzo
impartitegli. E' tenuto altresi' a mantenere in ogni  circostanza  un
comportamento conforme alla dignita' delle proprie funzioni. 
  2. Il dipendente e' tenuto ad osservare il segreto nei  termini  di
cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge, e di quanto previsto
dalle direttive di cui al comma 1 e dai disciplinari dell'Agenzia. 
  3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente e', inoltre,
tenuto a osservare le misure  disposte  dall'Agenzia  in  materia  di
igiene e sicurezza sul lavoro  di  cui  e'  destinatario,  nonche'  a
promuoverne la conoscenza e a vigilare  sulla  corretta  applicazione
delle misure anzidette da parte degli altri dipendenti. 
  4. Il dipendente deve inoltre: 
    a) coadiuvare e  supplire  altri  dipendenti  quando  ne  ricorra
l'esigenza e  svolgere  temporaneamente,  senza  diritto  a  speciali
compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza  rispetto  a
quelle normalmente svolte; 
    b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonche' il
recapito,  ove  possano  essergli,  ad  ogni   effetto,   indirizzate
comunicazioni d'ufficio; 
    c) dare notizia all'Agenzia di  giudizi  ed  azioni  che  intenda
eventualmente promuovere nei confronti di terzi, o che siano promossi
da parte di  terzi  nei  suoi  confronti,  in  correlazione  a  fatti
attinenti al servizio; 
    d)    dare    comunicazione    all'Agenzia    degli     interessi
economico-finanziari e non, propri, del coniuge,  di  conviventi,  di
parenti entro il 3° grado o affini entro il  2°,  comunque  coinvolti
nell'attivita' o nelle decisioni  inerenti  all'ufficio,  allorquando
siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche  solo
apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime  situazioni,  nello
svolgimento  delle  proprie  funzioni  il   dipendente   si   astiene
dall'assumere o dal concorrere ad  assumere  decisioni,  nonche'  dal
compiere atti al riguardo. 
  5. I compensi e rimborsi di spesa  corrisposti  dallo  Stato  o  da
altri enti o soggetti ai dipendenti dell'Agenzia per prestazioni rese
in tale qualita', su incarico, su designazione  o  su  autorizzazione
dell'Agenzia,  devono  essere  riversati  alla  stessa  o  incamerati
direttamente da questa, salvo fattispecie  particolari  valutate  dal
Direttore generale. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo vigente dell'articolo 12, comma  7,  del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si  rinvia  alle  note
          alle premesse.