Art. 14 Obblighi 1. Il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformita' alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. E' tenuto altresi' a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignita' delle proprie funzioni. 2. Il dipendente e' tenuto ad osservare il segreto nei termini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge, e di quanto previsto dalle direttive di cui al comma 1 e dai disciplinari dell'Agenzia. 3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente e', inoltre, tenuto a osservare le misure disposte dall'Agenzia in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui e' destinatario, nonche' a promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte degli altri dipendenti. 4. Il dipendente deve inoltre: a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra l'esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza rispetto a quelle normalmente svolte; b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonche' il recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate comunicazioni d'ufficio; c) dare notizia all'Agenzia di giudizi ed azioni che intenda eventualmente promuovere nei confronti di terzi, o che siano promossi da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti attinenti al servizio; d) dare comunicazione all'Agenzia degli interessi economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°, comunque coinvolti nell'attivita' o nelle decisioni inerenti all'ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonche' dal compiere atti al riguardo. 5. I compensi e rimborsi di spesa corrisposti dallo Stato o da altri enti o soggetti ai dipendenti dell'Agenzia per prestazioni rese in tale qualita', su incarico, su designazione o su autorizzazione dell'Agenzia, devono essere riversati alla stessa o incamerati direttamente da questa, salvo fattispecie particolari valutate dal Direttore generale.
Note all'art. 14: - Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.