Art. 16 
 
               Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei 
                       dipendenti dell'Agenzia 
 
  1. Le presenti disposizioni si applicano al personale di ruolo, nel
rispetto dell'articolo 64 del Codice della proprieta' industriale  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
  2. Fatti salvi i diritti morali inerenti i risultati della ricerca,
la titolarita' degli esiti e dei relativi diritti di sfruttamento, in
quanto  derivanti  da  attivita'   di   ricerca   autonoma,   ricerca
collaborativa o ricerca commissionata, spettano all'Agenzia. 
  3. L'inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio  della  propria
attivita' di ricerca con la dovuta  diligenza  e  di  perseguire  con
scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Agenzia; ha altresi'
l'obbligo  di  osservare  la  massima  riservatezza  in   ordine   al
progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti; tale obbligo e'
esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi  titolo  alle
ricerche stesse. 
  4. L'inventore che ritenga di aver  conseguito,  nell'ambito  della
propria attivita', risultati della ricerca suscettibili di protezione
mediante ricorso a diritti di proprieta' intellettuale  e'  tenuto  a
darne tempestiva  comunicazione  al  proprio  responsabile,  fornendo
altresi' sollecita e completa informazione di tutte le circostanze ad
essi relative. 
  5. All'inventore o a piu' inventori in via solidale e' riconosciuto
un premio inventivo, consistente in una percentuale  degli  eventuali
ricavi  percepiti  dall'Agenzia   in   ragione   dello   sfruttamento
commerciale   dell'invenzione   ovvero   in   altro   equo   compenso
differentemente individuato. 
  6.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla
tutela  dei  prodotti  dell'ingegno  e  delle  altre  invenzioni  dei
dipendenti dell'Agenzia, al relativo procedimento  di  brevettazione,
nonche'  al  necessario  processo  utile  alla   valorizzazione   dei
risultati  della  ricerca,  si  fa   espresso   rinvio   all'apposito
disciplinare  adottato  dal  Direttore  generale,  sentito  il   Vice
Direttore generale. 
  7. Per i prodotti dell'ingegno e le invenzioni del personale di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge,  si  fa
espresso rinvio  all'apposito  disciplinare  adottato  dal  Direttore
generale, sentito il Vice Direttore generale. 
  8. La mancata osservanza delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e ai disciplinari di cui ai commi 6 e  7  costituisce  grave
mancanza, che potra' essere valutata anche ai  fini  disciplinari  ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 e  seguenti,  nonche'
ai fini civili e penali. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  64  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. n. 28: 
                «Art. 64 (Invenzioni dei  dipendenti).  -  1.  Quando
          l'invenzione  industriale  e'   fatta   nell'esecuzione   o
          nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
          o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista  come
          oggetto del  contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo
          retribuita,  i  diritti  derivanti  dall'invenzione  stessa
          appartengono  al  datore  di  lavoro,  salvo   il   diritto
          spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 
                2. Se non e' prevista e stabilita  una  retribuzione,
          in compenso dell'attivita'  inventiva,  e  l'invenzione  e'
          fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto  o
          di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti  derivanti
          dall'invenzione  appartengono  al  datore  di  lavoro,   ma
          all'inventore,  salvo   sempre   il   diritto   di   essere
          riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro  o
          suoi  aventi  causa  ottengano  il  brevetto  o  utilizzino
          l'invenzione in regime di segretezza industriale,  un  equo
          premio per la determinazione  del  quale  si  terra'  conto
          dell'importanza dell'invenzione, delle  mansioni  svolte  e
          della retribuzione percepita  dall'inventore,  nonche'  del
          contributo che questi ha ricevuto  dall'organizzazione  del
          datore di lavoro.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva
          conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
          la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
          puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione  del
          datore di  lavoro  interessata,  l'esame  anticipato  della
          domanda volta al rilascio del brevetto. 
                3. Qualora non ricorrano le condizioni  previste  nei
          commi 1 e 2 e  si  tratti  di  invenzione  industriale  che
          rientri nel  campo  di  attivita'  del  datore  di  lavoro,
          quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,  esclusivo
          o  non  esclusivo  dell'invenzione  o  per  l'acquisto  del
          brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
          per  la  medesima  invenzione,  brevetti  all'estero  verso
          corresponsione del canone o del  prezzo,  da  fissarsi  con
          deduzione  di  una  somma  corrispondente  agli  aiuti  che
          l'inventore abbia comunque ricevuti dal  datore  di  lavoro
          per pervenire all'invenzione. Il datore  di  lavoro  potra'
          esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla  data
          di ricevimento della comunicazione  dell'avvenuto  deposito
          della  domanda  di  brevetto.  I  rapporti  costituiti  con
          l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto,  ove  non
          venga integralmente pagato alla scadenza  il  corrispettivo
          dovuto. 
                4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
          all'accertamento della  sussistenza  del  diritto  all'equo
          premio,  al  canone  o  al  prezzo,  se  non  si  raggiunga
          l'accordo  circa  l'ammontare  degli   stessi,   anche   se
          l'inventore e' un dipendente  di  amministrazione  statale,
          alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio  di
          arbitratori,  composto  di  tre  membri,  nominati  uno  da
          ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
          in  caso  di  disaccordo,  dal  Presidente  della   sezione
          specializzata del Tribunale competente dove  il  prestatore
          d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
          in quanto  compatibili  le  norme  degli  articoli  806,  e
          seguenti, del codice di procedura civile. 
                5. Il collegio degli arbitratori  puo'  essere  adito
          anche  in  pendenza  del  giudizio  di  accertamento  della
          sussistenza del diritto all'equo premio,  al  canone  o  al
          prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
          e' subordinata a quella  della  sentenza  sull'accertamento
          del diritto. Il collegio degli arbitratori  deve  procedere
          con   equo   apprezzamento.   Se   la   determinazione   e'
          manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
          dal giudice. 
                6. Agli effetti dei commi 1,  2  e  3,  si  considera
          fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto  di
          lavoro o d'impiego l'invenzione industriale  per  la  quale
          sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore
          ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione  pubblica
          nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra.». 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere b)  e
          c), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle
          note alle premesse.