Art. 16 Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale di ruolo, nel rispetto dell'articolo 64 del Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 2. Fatti salvi i diritti morali inerenti i risultati della ricerca, la titolarita' degli esiti e dei relativi diritti di sfruttamento, in quanto derivanti da attivita' di ricerca autonoma, ricerca collaborativa o ricerca commissionata, spettano all'Agenzia. 3. L'inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attivita' di ricerca con la dovuta diligenza e di perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Agenzia; ha altresi' l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti; tale obbligo e' esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo alle ricerche stesse. 4. L'inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della propria attivita', risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a diritti di proprieta' intellettuale e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, fornendo altresi' sollecita e completa informazione di tutte le circostanze ad essi relative. 5. All'inventore o a piu' inventori in via solidale e' riconosciuto un premio inventivo, consistente in una percentuale degli eventuali ricavi percepiti dall'Agenzia in ragione dello sfruttamento commerciale dell'invenzione ovvero in altro equo compenso differentemente individuato. 6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tutela dei prodotti dell'ingegno e delle altre invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia, al relativo procedimento di brevettazione, nonche' al necessario processo utile alla valorizzazione dei risultati della ricerca, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale. 7. Per i prodotti dell'ingegno e le invenzioni del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale. 8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e ai disciplinari di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave mancanza, che potra' essere valutata anche ai fini disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 e seguenti, nonche' ai fini civili e penali.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. n. 28: «Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice. 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra.». - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.