Art. 17 Divieti 1. Al personale e' vietato di: a) trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di informazioni di competenza dell'Agenzia, acquisite in virtu' del ruolo ivi ricoperto; b) svolgere attivita' comunque contraria agli interessi dell'Agenzia o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio; c) avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o comunque delle specifiche prescrizioni impartite; d) allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione; e) svolgere comunque attivita' lavorativa subordinata od autonoma, sia pure occasionalmente, ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio. E' tuttavia consentita l'assunzione delle cariche ricoperte nell'interesse dell'Agenzia, previa approvazione del Direttore generale; f) accettare cariche o incarichi di carattere continuativo, di iniziare attivita', sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Agenzia, nei casi previsti; g) presentare istanze o reclami, se non per il tramite dei Capi dei Servizi ovvero nelle altre forme stabilite dall'Agenzia; h) intrattenere, laddove non espressamente autorizzati, rapporti con i media in relazione ad attivita', fatti ed eventi di competenza dell'Agenzia, ivi inclusi, in particolare, gli eventi e incidenti di cybersicurezza e le situazioni di crisi. 2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 14, al personale dipendente, o che presta comunque la propria opera in favore dell'Agenzia, e' fatto divieto di esprimere posizioni in nome e/o per conto dell'Agenzia laddove non espressamente autorizzato per iscritto.