Art. 17 
 
                               Divieti 
 
  1. Al personale e' vietato di: 
    a) trarre vantaggio, in  qualsiasi  forma,  dalla  trattazione  o
dalla  conoscenza  di  informazioni   di   competenza   dell'Agenzia,
acquisite in virtu' del ruolo ivi ricoperto; 
    b)  svolgere  attivita'   comunque   contraria   agli   interessi
dell'Agenzia o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio; 
    c) avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di  fuori
delle esigenze di servizio o comunque delle  specifiche  prescrizioni
impartite; 
    d) allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione; 
    e)  svolgere  comunque  attivita'   lavorativa   subordinata   od
autonoma, sia pure occasionalmente, ovvero in periodi nei  quali  non
presti effettivo servizio. E' tuttavia consentita l'assunzione  delle
cariche ricoperte nell'interesse  dell'Agenzia,  previa  approvazione
del Direttore generale; 
    f) accettare cariche o incarichi di  carattere  continuativo,  di
iniziare  attivita',  sia  pure  a  titolo  gratuito,   senza   darne
preventiva segnalazione all'Agenzia, nei casi previsti; 
    g) presentare istanze o reclami, se non per il tramite  dei  Capi
dei Servizi ovvero nelle altre forme stabilite dall'Agenzia; 
    h) intrattenere, laddove non espressamente autorizzati,  rapporti
con i media in relazione ad attivita', fatti ed eventi di  competenza
dell'Agenzia, ivi inclusi, in particolare, gli eventi e incidenti  di
cybersicurezza e le situazioni di crisi. 
  2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 14, al personale
dipendente,  o  che  presta  comunque  la  propria  opera  in  favore
dell'Agenzia, e' fatto divieto di esprimere posizioni in nome e/o per
conto  dell'Agenzia  laddove  non   espressamente   autorizzato   per
iscritto.