Art. 18 
 
                       Responsabilita' civile 
 
  1. Il dipendente e' responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per
fatti  derivanti  da  inosservanza  dei  propri  doveri,  ovvero  per
negligenza o per errore non  scusabile  nell'adempimento  dei  propri
compiti. 
  2. L'Agenzia puo', in via cautelare,  assoggettare  a  ritenuta  la
retribuzione  del  dipendente,  ovvero  tutto  quanto  possa  a   lui
competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di
cessazione dal servizio, qualora la  responsabilita'  del  dipendente
medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati  da  lui  ammessi:  cio'
indipendentemente da ogni altra azione  che  l'Agenzia  ritenesse  di
sperimentare per la tutela del proprio credito. 
  3.  Ogniqualvolta  la  responsabilita'  sia   stata   ammessa   dal
dipendente, o accertata giudizialmente,  e  l'interessato  non  abbia
provveduto, nel termine  prefissogli,  a  versare  la  somma  dovuta,
l'Agenzia puo' esperire ogni azione per l'integrale recupero.