Art. 7
Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «nonche' per la realizzazione delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in qualita' di centrale di committenza, per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. La societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza
oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la
difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui al presente comma.
Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la societa'
Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma. Per le attivita' svolte ai sensi del presente comma,
per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e
ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con la medesima societa', il divieto di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla
cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o
subordinato. Per la realizzazione delle attivita' assegnate alla
societa' Difesa servizi S.p.A. e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».
3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al
comma 4-ter» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 4-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) il comma 4-ter e' abrogato.
4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: « f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo
5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».
4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1
«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di
favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e
potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale degli
archivi e dei sistemi di controllo di qualita' delle unita'
produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche' per la
realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e' autorizzato a
favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per
l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a
7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualita' di infrastruttura
nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera
sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali
che si avvalgono della predetta societa' ai sensi dell'articolo 51
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato
dal comma 4 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
«Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
Consip S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.a., nonche' i soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di
committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel
settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita
l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione
dei criteri di qualita', efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce,
inoltre, le modalita' attuative del sistema delle
attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in
vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la
qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita'
che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e
controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e
la messa in opera.
3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al
comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative
all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori,
le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai
soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i
criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati
sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di
comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o
gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa
Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto
previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti, e dall'articolo 29, comma 3;
5-quater) disponibilita' di piattaforme
telematiche nella gestione di procedure di gara;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3);
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione
prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata
di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del
sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto
dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attivita'
ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,
altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa delle stazioni appaltanti). - 1. Per
aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di
approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso
collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la societa'
Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e
servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', la
societa' Consip S.p.a. realizza un programma di
informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle
specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per
l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il
rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica
delle pubbliche amministrazioni. La societa' Consip S.p.a.
si coordina con le centrali di committenza regionali per le
attivita' degli enti territoriali di competenza.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettivita' effettuati dalla Sogei
S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi
delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza
a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui
procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip
S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalita' di cui al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la societa' Consip S.p.A. un apposito
disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' Difesa servizi S.p.A. di cui
all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, in qualita' di centrale di committenza, per
l'espletamento delle procedure di gara relative
all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La
societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza oneri
a carico della finanza pubblica, del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle
attivita' di cui al presente comma. Con apposite
convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero della difesa e la societa'
Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai
sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026,
agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche
esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con la medesima societa', il divieto di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni
successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di
lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle
attivita' assegnate alla societa' Difesa servizi S.p.a. e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1.
Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso
dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al
comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa,
possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al
comma.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della
pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con
la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. L'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al
commi 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis nonche' le modalita' del procedimento di
qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter. (abrogato).
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai
commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti
dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita
ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 51. (Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili). - 1. Al fine di migliorare
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al
fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di
consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei
sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati,
in coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un «sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale», ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione;
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale;
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.-14. Omissis.
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.».