Art. 18 Attivita' di promozione 1. Per lo svolgimento dell'attivita' di promozione delle societa' benefit, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2. A tal fine, Invitalia presenta al Ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno specifico piano delle attivita' di promozione, che potra' prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalita' telematiche e digitali nonche' iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialita' del modello della societa' benefit. 2. Il Ministero esamina il piano delle attivita' e lo approva entro dieci giorni dall'invio, fatta salva la possibilita' di chiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni allo stesso. 3. Con la convezione di cui all'art. 3, comma 2, sono disciplinate le modalita' di rendicontazione dei costi connessi allo svolgimento delle attivita' di promozione di cui al presente Capo.