Art. 18 
 
                       Attivita' di promozione 
 
  1. Per lo svolgimento dell'attivita' di promozione  delle  societa'
benefit, il Ministero si avvale di  Invitalia,  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 3, comma 2.  A  tal  fine,  Invitalia  presenta  al
Ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, uno specifico piano delle attivita' di  promozione,
che potra' prevedere  eventi,  seminari  e  incontri  sul  territorio
nazionale  da  svolgersi  anche  mediante  modalita'  telematiche   e
digitali nonche'  iniziative  informative  promulgative,  organizzati
anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate,
finalizzati a diffondere il contenuto valoriale  e  le  potenzialita'
del modello della societa' benefit. 
  2. Il Ministero esamina il  piano  delle  attivita'  e  lo  approva
entro dieci  giorni  dall'invio,  fatta  salva  la  possibilita'   di
chiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni allo stesso. 
  3. Con la convezione di cui all'art. 3, comma 2, sono  disciplinate
le modalita' di rendicontazione dei costi connessi  allo  svolgimento
delle attivita' di promozione di cui al presente Capo.