Art. 7 
 
Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
  e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Il Prefetto territorialmente  competente,  entro  cinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito,  entro
tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta  un
piano per l'effettuazione costante di controlli,  anche  a  campione,
avvalendosi delle forze di polizia  e  del  personale  dei  corpi  di
polizia municipale munito  della  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso
delle certificazioni di cui all'articolo  9  ((del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87)). Il Prefetto trasmette al Ministro  dell'interno
una ((relazione settimanale sui  controlli))  effettuati  nell'ambito
territoriale di competenza. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1  sono  svolte  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo  9  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  rimanda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 6.