Art. 9 
 
                     ((Misure urgenti in materia 
                    di sorveglianza radiometrica 
 
  1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72,  comma  4,  del
          decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.  101  (Attuazione
          della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce   norme
          fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
          pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle   radiazioni
          ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,     96/29/Euratom,     97/43/Euratom      e
          2003/122/Euratom e riordino della normativa di  settore  in
          attuazione dell'articolo 20, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 4 ottobre 2019, n.  117)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 2020, n.  201,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su  materiali,  o
          prodotti semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo)
          (direttiva   2013/59/EURATOM,    articolo    93;    decreto
          legislativo 6  febbraio  2007,  n.  52,  articolo  157).  -
          Omissis. 
                4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
          comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022,  continua  ad
          applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo  1°  giugno
          2011, n. 100, e si applica l'articolo 7  dell'allegato  XIX
          al  presente  decreto.  Decorso   tale   termine   e   fino
          all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le
          disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato  XIX  stabilisce
          le modalita' di applicazione,  nonche'  i  contenuti  delle
          attestazioni della sorveglianza radiometrica  ed  elenca  i
          prodotti  semilavorati  metallici  e  prodotti  in  metallo
          oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  contenuti  nelle
          disposizioni  del  decreto  legislativo  di  cui  al  primo
          periodo   s'intendono    riferiti    alle    corrispondenti
          disposizioni del presente decreto. 
                Omissis.».