Art. 13 Iniziative e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo le iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 12 finalizzate all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo. 2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono: a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER, ovvero da universita' o enti di ricerca; b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ed entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici: i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; ii. design e design industriale; iii. incremento del valore identitario del company profile; iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo. 3. Il contenuto e le finalita' delle prestazioni specialistiche come indicate al presente articolo, nonche' le modalita' organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione del servizio di cui al comma 2, lettera b). 4. Gli ambiti strategici di cui al comma 2, lettera c) saranno oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.