Art. 13 
 
                   Iniziative e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al  presente  capo  le
iniziative proposte dai  soggetti  di  cui  all'art.  12  finalizzate
all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio  e
di processo e  al  supporto  dei  processi  di  ammodernamento  degli
assetti  gestionali  e  di  crescita  organizzativa  e   commerciale,
attraverso  l'acquisizione  di  servizi  specialistici  nel   settore
creativo. 
  2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono: 
    a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola  e  media
dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato  I  al
regolamento GBER, ovvero da universita' o enti di ricerca; 
    b)  essere  oggetto  di  un  contratto   sottoscritto   dopo   la
presentazione della domanda di agevolazione di  cui  all'art.  16  ed
entro tre mesi dalla data  del  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni; 
    c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici: 
      i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; 
      ii. design e design industriale; 
      iii. incremento del valore identitario del company profile; 
      iv. innovazioni tecnologiche nelle  aree  della  conservazione,
fruizione e commercializzazione di  prodotti  di  particolare  valore
artigianale, artistico e creativo. 
  3. Il contenuto e le  finalita'  delle  prestazioni  specialistiche
come  indicate   al   presente   articolo,   nonche'   le   modalita'
organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del
rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione
del servizio di cui al comma 2, lettera b). 
  4. Gli ambiti strategici di cui al  comma  2,  lettera  c)  saranno
oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all'art.
15, comma 2.