Art. 13 
 
  Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa 
 
  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19
e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono  conservati  fino
al termine di validita' delle certificazioni  medesime.  I  dati  che
hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono
cancellati dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove  prevista,
ovvero alla cessazione della vigenza delle  norme  in  materia  delle
certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano  utilizzati
per  altri  trattamenti,  disciplinati   da   apposite   disposizioni
normative, che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio. 
  2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli  articoli
15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679,  secondo  le  modalita'
indicate nell'ambito  delle  informazioni  rese  all'interessato,  ai
sensi degli articoli 13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679,
mediante pubblicazione sul sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute e attraverso gli strumenti digitali  di  cui  all'art.  8  del
presente decreto. 
  3.  In  ragione  della  necessita'  di  assicurare  l'esattezza   e
l'aggiornamento dei dati trattati  ai  sensi  del  presente  decreto,
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.
16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso  il  servizio  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 giugno  2021,  con  garanzia  di  riscontro
entro un termine congruo rispetto alla validita' della certificazione
rilasciata all'interessato.