Art. 13 Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa 1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validita' delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove prevista, ovvero alla cessazione della vigenza delle norme in materia delle certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio. 2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679, secondo le modalita' indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 8 del presente decreto. 3. In ragione della necessita' di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validita' della certificazione rilasciata all'interessato.