Art. 14 Misure di sicurezza 1. Il trattamento dei dati e' effettuato adottando le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, descritte nell'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.