Art. 14 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Il trattamento dei dati e' effettuato  adottando  le  misure  di
sicurezza, tecniche ed organizzative,  per  la  protezione  dei  dati
stessi e contro la falsificazione delle certificazioni  di  esenzione
dalla  vaccinazione  anti-COVID-19,  descritte  nell'Allegato  F  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.