Art. 14 Archivio centrale dello Stato 1. L'Archivio centrale dello Stato (di seguito «ACS»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archivi. 2. L'ACS conserva, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano: Ministeri con o senza portafoglio, organi giudiziari e consultivi, compresi quelli di rilievo costituzionale, nonche' gli originali di leggi e decreti della Repubblica; conserva inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprieta' o deposito per disposizioni di legge o a qualunque altro titolo; garantisce la consultabilita' della documentazione conservata ai sensi del titolo II («Fruizione e valorizzazione»), Capo III («Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza»), articoli 122 - 127, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; esercita, attraverso le commissioni di sorveglianza, la sorveglianza sugli archivi in formazione degli organi centrali come sopra specificati; a tale scopo, d'intesa con i singoli dicasteri ed enti, definisce schemi di piani di classificazione e di conservazione, di manuali di gestione e di conservazione da sottoporre all'approvazione della Direzione generale archivi; formula, d'intesa con i singoli organi citati, proposte di scarto da sottoporre all'approvazione della medesima Direzione generale. 3. Costituisce il Polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti pubblici nazionali soppressi, nonche' degli archivi digitali privati dichiarati di interesse storico. 4. L'ACS svolge inoltre attivita' di: a) formazione e aggiornamento attraverso corsi e tirocini formativi organizzati sia in proprio che d'intesa con l'Universita' o con la Scuola superiore della pubblica amministrazione o con altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento all'archivistica contemporanea e digitale; b) ricerca, in sede nazionale e internazionale, sulle tematiche dell'archivistica contemporanea e digitale; c) promozione e organizzazione di convegni e dibattiti scientifici, a carattere nazionale e internazionale, sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; organizzazione di mostre ed eventi anche per la promozione del documento contemporaneo. 5. L'ACS svolge attivita' editoriale relativa al settore di competenza anche mediante pubblicazioni scientifiche relative ai risultati delle ricerche effettuate. 6. Il Sovrintendente all'ACS rappresenta il Ministero nella commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 e successive modificazioni. 7. L'ACS svolge funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attivita' degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi. 8. L'ACS puo' istituire borse di studio e di ricerca. 9. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.