Art. 14 
 
                    Archivio centrale dello Stato 
 
  1. L'Archivio centrale dello Stato (di seguito «ACS»), con  sede  a
Roma,  e'  ufficio  di  livello  dirigenziale  generale,  dotato   di
autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archivi. 
  2. L'ACS conserva, in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo
41 del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  archivi  e
documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali  dello  Stato
italiano: Ministeri con o  senza  portafoglio,  organi  giudiziari  e
consultivi, compresi quelli di rilievo  costituzionale,  nonche'  gli
originali di leggi  e  decreti  della  Repubblica;  conserva  inoltre
archivi e documenti, su  qualunque  supporto,  di  enti  pubblici  di
rilievo nazionale e di privati che lo Stato  abbia  in  proprieta'  o
deposito per disposizioni  di  legge  o  a  qualunque  altro  titolo;
garantisce la  consultabilita'  della  documentazione  conservata  ai
sensi  del  titolo  II  («Fruizione  e  valorizzazione»),  Capo   III
(«Consultabilita'  dei  documenti  degli  archivi  e   tutela   della
riservatezza»), articoli 122 - 127, del medesimo decreto  legislativo
22 gennaio 2004,  n.  42,  e  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; esercita, attraverso  le  commissioni
di sorveglianza, la sorveglianza sugli archivi  in  formazione  degli
organi centrali come sopra specificati; a tale scopo, d'intesa con  i
singoli  dicasteri  ed   enti,   definisce   schemi   di   piani   di
classificazione e di conservazione,  di  manuali  di  gestione  e  di
conservazione da sottoporre all'approvazione della Direzione generale
archivi; formula, d'intesa con i singoli organi citati,  proposte  di
scarto  da  sottoporre  all'approvazione  della  medesima   Direzione
generale. 
  3. Costituisce il  Polo  di  conservazione  degli  archivi  storici
digitali degli organi centrali e periferici dello Stato e degli  enti
pubblici nazionali soppressi, nonche' degli archivi digitali  privati
dichiarati di interesse storico. 
  4. L'ACS svolge inoltre attivita' di: 
    a)  formazione  e  aggiornamento  attraverso  corsi  e   tirocini
formativi organizzati sia in proprio che d'intesa con l'Universita' o
con la Scuola superiore della pubblica amministrazione  o  con  altri
soggetti   pubblici   o   privati,   con   particolare    riferimento
all'archivistica contemporanea e digitale; 
    b) ricerca, in sede nazionale e internazionale,  sulle  tematiche
dell'archivistica contemporanea e digitale; 
    c)  promozione  e  organizzazione   di   convegni   e   dibattiti
scientifici,  a  carattere  nazionale  e  internazionale,  sui   temi
riguardanti i suoi compiti istituzionali; organizzazione di mostre ed
eventi anche per la promozione del documento contemporaneo. 
  5.  L'ACS  svolge  attivita'  editoriale  relativa  al  settore  di
competenza anche  mediante  pubblicazioni  scientifiche  relative  ai
risultati delle ricerche effettuate. 
  6.  Il  Sovrintendente  all'ACS  rappresenta  il  Ministero   nella
commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
d'archivio  riservati,  di  cui  all'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975,  n.  854  e  successive
modificazioni. 
  7. L'ACS svolge funzioni di tesoreria per  gli  introiti  derivanti
dalle  attivita'  degli  Istituti  archivistici  e  della   Direzione
generale archivi. 
  8. L'ACS puo' istituire borse di studio e di ricerca. 
  9. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita  la  struttura
organizzativa in cui si articola l'istituto.