Art. 15 Biblioteca nazionale centrale di Roma 1. La Biblioteca nazionale centrale di Roma (di seguito «BNCR») e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore. 2. La BNCR e' preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali: a) raccoglie, ai fini di documentazione, tutela e valorizzazione della produzione editoriale italiana, i documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252; b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonche' tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi; c) acquisisce e documenta la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale; d) documenta la cultura delle minoranze etniche e linguistiche presenti in Italia, attraverso gli acquisti dei documenti o accordi di deposito con editori e istituzioni bibliotecarie o culturali; e) acquisisce le pubblicazioni che documentano le linee piu' rappresentative delle culture straniere; f) pubblica il Bollettino delle opere moderne straniere, acquisite dalle biblioteche statali; g) cataloga e rende disponibile al pubblico il suo patrimonio bibliografico; h) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; i) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, mediante politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione; j) garantisce la disponibilita' e la circolazione dei documenti a livello nazionale ed internazionale, in regime di reciprocita' con altre istituzioni, attraverso il prestito o la riproduzione dei documenti stessi; k) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, mostre, convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale; l) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali; m) sviluppa la cooperazione internazionale mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni; n) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attivita' di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali; o) presta attivita' di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalita' e le tecnologie di cui dispone; p) coopera con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze nelle procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali. 3. La BNCR puo' istituire borse di studio e di ricerca. 4. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola la Biblioteca.