((Art. 14 bis 
 
Contributo per la riduzione  dei  costi  dell'energia  elettrica  per
  apparecchiature necessarie al mantenimento in vita 
  1. Al fine di sostenere le famiglie e  le  persone  che  utilizzano
presso la propria abitazione l'energia elettrica per  apparecchiature
mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi  del  decreto
del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000  euro
per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai  predetti  soggetti,
nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente  articolo,
finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia  elettrica.
Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   sono
individuate le modalita' di attuazione del presente articolo anche al
fine del  rispetto  del  limite  di  spesa  autorizzato.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 9-bis.