((Art. 15 bis 
 
Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti  a  fonti
                             rinnovabili 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,  e'
applicato un  meccanismo  di  compensazione  a  due  vie  sul  prezzo
dell'energia, in riferimento all'energia elettrica  immessa  in  rete
da: 
  a)  impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW   che
beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
  b) impianti di potenza  superiore  a  20  kW  alimentati  da  fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data
antecedente al 1° gennaio 2010. 
  2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,
entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,
redatta ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   che   attesti   le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 
  a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di
cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a  ciascuna
zona di mercato; 
  b) un prezzo di mercato pari: 
  1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per  gli
impianti di cui al comma 1, lettera  b),  da  fonte  solare,  eolica,
geotermica e idrica ad acqua fluente,  al  prezzo  zonale  orario  di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; 
  2) per gli impianti di cui al  comma  1,  lettera  b),  diversi  da
quelli di cui  al  numero  1)  della  presente  lettera,  alla  media
aritmetica mensile dei prezzi zonali orari  di  mercato  dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati  prima  del
27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al  comma  7,
al prezzo indicato nei contratti medesimi. 
  4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
  5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato
dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti
una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  nonche'
le modalita' con le quali i proventi  sono  versati  in  un  apposito
fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma  11,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si
applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi
prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa) e' riportato nei riferimenti
          normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato interno dell'elettricita'): 
                «Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione  al
          mercato  elettrico).  -  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di
          utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza  nel
          dispacciamento,  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,   e
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e'  immessa  nel  sistema
          elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 
                2. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da  impianti  di  potenza  uguale  o  superiore  a  10  MVA
          alimentati da fonti rinnovabili,  ad  eccezione  di  quella
          prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti  rinnovabili
          di cui al primo periodo del comma 3 e di quella  ceduta  al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28  ottobre  1997,   n.   108/1997,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione, essa viene collocata sul  mercato  elettrico
          secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle  regole
          di  dispacciamento  definite  dal  Gestore  della  rete  in
          attuazione delle disposizioni del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79. 
                3. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
                4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
          2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti  di  cui
          al comma 2 viene ceduta al mercato.  Dopo  la  scadenza  di
          tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   (Attuazione   della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica): 
                «Art.  3  (Gestore   della   rete   di   trasmissione
          nazionale). - 1. Il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale, di seguito "gestore", esercita le  attivita'  di
          trasmissione e dispacciamento dell'energia  elettrica,  ivi
          compresa la gestione unificata della rete  di  trasmissione
          nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla  rete
          di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne  facciano
          richiesta, senza compromettere la continuita' del  servizio
          e purche' siano rispettate le regole  tecniche  di  cui  al
          comma   6   del   presente   articolo   e   le   condizioni
          tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
          dall'Autorita'  per   l'energia   elettrica   e   il   gas.
          L'eventuale  rifiuto  di  accesso  alla  rete  deve  essere
          debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete  di
          trasmissione nazionale fornisce  ai  soggetti  responsabili
          della gestione  di  ogni  altra  rete  dell'Unione  europea
          interconnessa  con  la  rete  di   trasmissione   nazionale
          informazioni sufficienti  per  garantire  il  funzionamento
          sicuro   ed   efficiente,   lo   sviluppo   coordinato    e
          l'interoperabilita' delle reti interconnesse. 
                2. Il gestore della rete  di  trasmissione  nazionale
          gestisce i flussi di energia,  i  relativi  dispositivi  di
          interconnessione  ed   i   servizi   ausiliari   necessari;
          garantisce l'adempimento di ogni  altro  obbligo  volto  ad
          assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
          minor  costo  del  servizio  e  degli   approvvigionamenti;
          gestisce la rete, di cui puo'  essere  proprietario,  senza
          discriminazione di utenti o categorie di  utenti;  delibera
          gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,  a
          proprio carico, se proprietario  della  rete,  o  a  carico
          della societa'  proprietarie,  in  modo  da  assicurare  la
          sicurezza  e  la  continuita'   degli   approvvigionamenti,
          nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto  degli
          indirizzi del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Al gestore  sono  trasferiti  competenze,
          diritti e poteri di soggetti privati e pubblici,  anche  ad
          ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente  con
          riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso.  Il
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  mantiene  il
          segreto sulle informazioni commerciali riservate  acquisite
          nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
          che  le  informazioni  concernenti  la  propria   attivita'
          commercialmente  vantaggiose  siano   divulgate   in   modo
          discriminatorio.  Le  informazioni   necessarie   per   una
          concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento  del
          mercato sono rese pubbliche, fermo  restando  l'obbligo  di
          mantenere  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
          riservate. Le imprese collegate al gestore  della  rete  di
          trasmissione   nazionale   non   possono   abusare    delle
          informazioni  riservate   nelle   proprie   operazioni   di
          compravendita di energia elettrica o servizi connessi. 
                2-bis.  Il  gestore  della   rete   di   trasmissione
          nazionale   fornisce   ai   gestori   di   altri    sistemi
          interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti  a
          garantire  il  funzionamento  sicuro  ed   efficiente,   lo
          sviluppo  coordinato  e  l'interoperabilita'  del   sistema
          interconnesso, assicura che non  vi  siano  discriminazioni
          tra utenti e categorie di  utenti,  specialmente  a  favore
          delle proprie societa'  e  imprese  collegate,  fornisce  a
          tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni
          necessarie per un efficiente accesso al  sistema,  riscuote
          le rendite da congestione e i pagamenti dovuti  nell'ambito
          del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi  di
          trasmissione,   in   conformita'   all'articolo   49    del
          regolamento (UE) 2019/943,  acquista  i  servizi  ancillari
          volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa  alle
          valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale
          ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi
          di trasmissione e provvede alla gestione  dei  dati,  anche
          attraverso  lo  sviluppo  di  sistemi  di  gestione,   alla
          cybersicurezza  e  alla  protezione  dei  dati,  sotto   la
          vigilanza e il controllo dell'ARERA. 
                2-ter.  Il  gestore  della   rete   di   trasmissione
          nazionale  acquisisce  i  servizi  di   bilanciamento   nel
          rispetto delle seguenti condizioni: a) stabilisce procedure
          trasparenti, non discriminatorie e fondate  su  criteri  di
          mercato; b) assicura la partecipazione di tutte le  imprese
          elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
          dell'energia elettrica e dei servizi  connessi,  inclusi  i
          partecipanti  al  mercato  che  offrono  energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili, i  partecipanti  al  mercato
          attivi nella gestione della domanda, i gestori di  impianti
          di stoccaggio dell'energia elettrica e  i  partecipanti  al
          mercato  coinvolti  in   un'aggregazione;   c)   definisce,
          d'intesa con l'ARERA e previa approvazione di quest'ultima,
          nonche' in stretta collaborazione con tutti i  partecipanti
          al mercato dell'energia elettrica, i requisiti tecnici  per
          la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari. 
                2-quater. Il  gestore  della  rete  di  trasmissione,
          previa approvazione da parte  dell'ARERA,  stabilisce,  con
          una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli
          utenti  e  i   gestori   del   sistema   di   distribuzione
          dell'energia  elettrica,  le  specifiche  tecniche  per   i
          servizi  ancillari  non  relativi  alla  frequenza  e   gli
          standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
          di tali servizi. Le  specifiche  tecniche  e  gli  standard
          cosi' definiti assicurano  la  partecipazione  effettiva  e
          discriminatoria  di  tutti  i   partecipanti   al   mercato
          dell'energia elettrica, con le stesse garanzie  di  cui  al
          comma 2-ter, lettera b), del presente articolo. 
                2-quinquies. Il gestore della  rete  di  trasmissione
          nazionale scambia le informazioni necessarie e si  coordina
          con i gestori del sistema  di  distribuzione,  al  fine  di
          assicurare l'uso ottimale delle risorse,  il  funzionamento
          sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del  mercato
          dell'energia  elettrica.   Il   gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale ha diritto ad  essere  adeguatamente
          remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono  di
          recuperare i corrispondenti costi,  determinati  in  misura
          ragionevole,  ivi  comprese  le  spese  necessarie  per  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione  e  i
          costi dell'infrastruttura. 
                2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi
          ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
          non  si  applica  alle  componenti   di   rete   pienamente
          integrate. 
                2-septies. Il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale stabilisce e pubblica sul proprio  sito  web,  in
          un'apposita sezione, procedure  trasparenti  ed  efficienti
          per la connessione di nuovi impianti di  generazione  e  di
          nuovi impianti di stoccaggio di  energia  elettrica,  senza
          discriminazioni. Le procedure, prima di essere  pubblicate,
          devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate. 
                2-octies.  Il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione  di
          un nuovo impianto di generazione ovvero  di  stoccaggio  di
          energia  elettrica   in   ragione   di   eventuali   future
          limitazioni  della  capacita'  di  rete  disponibile  e  di
          congestioni in punti distanti del sistema.  La  connessione
          di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio  non  puo'
          essere  rifiutata  neppure  per   i   costi   supplementari
          derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita'  degli
          elementi del sistema posti nelle  immediate  vicinanze  del
          punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
          puo' essere limitata e possono essere  offerte  connessioni
          soggette   a   limitazioni   operative,   onde   assicurare
          l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione  o
          di stoccaggio. Le limitazioni  di  cui  al  presente  comma
          devono   essere   trasmesse    all'ARERA,    prima    della
          pubblicazione, e devono essere da questa approvate. 
                3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
          le condizioni atte a garantire a  tutti  gli  utenti  della
          rete la  liberta'  di  accesso  a  parita'  di  condizioni,
          l'imparzialita'  e   la   neutralita'   del   servizio   di
          trasmissione  e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di   tale
          competenza  l'Autorita'  persegue  l'obiettivo  della  piu'
          efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta  o
          comunque   immessa   nel   sistema   elettrico   nazionale,
          compatibilmente  con  i   vincoli   tecnici   della   rete.
          L'Autorita' prevede, inoltre,  l'obbligo  di  utilizzazione
          prioritaria dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo  di
          fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
          cogenerazione. 
                4. Entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'ENEL  S.p.a.
          costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
          successivi sessanta giorni, tutti  i  beni,  eccettuata  la
          proprieta'  delle  reti,  i  rapporti  giuridici   inerenti
          all'attivita' del gestore stesso, compresa la  quota  parte
          dei  debiti  afferenti  al  patrimonio  conferito,   e   il
          personale necessario per le attivita'  di  competenza.  Con
          propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi  alla
          data dei  suddetti  conferimenti,  dispone  gli  eventuali,
          ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del  gestore
          e  approva  i  conferimenti  stessi.  Lo  stesso   Ministro
          determina con proprio  provvedimento  la  data  in  cui  la
          societa' assume la titolarita' e  le  funzioni  di  gestore
          della rete di trasmissione nazionale; dalla  medesima  data
          le azioni della suddetta societa' sono assegnate  a  titolo
          gratuito al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica.  I  diritti  dell'azionista  sono
          esercitati  d'intesa  tra  il  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica  e  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.   Gli
          indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. Fino alla stessa data  l'ENEL  S.p.a.  e'
          responsabile  del  corretto  funzionamento  della  rete  di
          trasmissione nazionale e delle attivita' di  dispacciamento
          nonche' di quanto previsto dal comma 12. 
                5. Il gestore  della  rete  e'  concessionario  delle
          attivita' di trasmissione e dispacciamento; la  concessione
          e' disciplinata, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Con analogo decreto, si provvede ad integrare o  modificare
          la concessione rilasciata in  tutti  i  casi  di  modifiche
          nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque,  ove
          il  Ministro  delle   attivita'   produttive   lo   ritenga
          necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
          medesima  all'esercizio  delle   attivita'   riservate   al
          gestore. 
                6. Il gestore, con proprie  delibere,  stabilisce  le
          regole per il dispacciamento nel rispetto delle  condizioni
          di cui al comma 3 e degli  indirizzi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo  1.   Sulla   base   di   direttive   emanate
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, il gestore della rete  di  trasmissione  nazionale
          adotta  regole  tecniche,  di  carattere  obiettivo  e  non
          discriminatorio,   in   materia    di    progettazione    e
          funzionamento degli impianti di generazione, delle reti  di
          distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,
          dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette,  al
          fine di garantire la piu' idonea connessione alla  rete  di
          trasmissione  nazionale   nonche'   la   sicurezza   e   la
          connessione  operativa  tra  le   reti.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas verifica la conformita'  delle
          regole tecniche adottate dal gestore alle  direttive  dalla
          stessa emanate e si pronuncia, sentito  il  gestore,  entro
          novanta giorni; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale termine, le regole si intendono approvate.  In  nessun
          caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
          della rete di trasmissione nazionale, o  a  coloro  che  ne
          abbiano la disponibilita', fatta eccezione per  il  gestore
          della rete di  trasmissione  nazionale  in  relazione  alle
          attivita' di trasmissione e di dispacciamento,  diritti  di
          esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore  di
          alcun  tipo  nell'utilizzo  della  stessa.  L'utilizzazione
          della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei  al
          servizio elettrico non puo' comunque comportare  vincoli  o
          restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
          disciplinate dal presente decreto. Le  regole  tecniche  di
          cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate  alla
          Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8
          della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983. 
                7. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  il  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sentiti  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il  gas  e  i  soggetti  interessati,
          determina  con  proprio  decreto  l'ambito  della  rete  di
          trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di  tensione
          uguale o superiore a 220 kV e delle parti di  rete,  aventi
          tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare  secondo
          criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
          decreto  il  gestore  puo'   affidare   a   terzi,   previa
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e  sulla  base  di  convenzioni  approvate
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   la
          gestione di limitate porzioni della  rete  di  trasmissione
          nazionale non direttamente funzionali  alla  stessa.  Entro
          trenta   giorni   dalla   emanazione   del    decreto    di
          determinazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale  i
          proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
          disponibilita',  costituiscono  una  o  piu'  societa'   di
          capitali alle quali, entro  i  successivi  novanta  giorni,
          sono trasferiti esclusivamente i  beni  e  i  rapporti,  le
          attivita' e le passivita', relativi  alla  trasmissione  di
          energia  elettrica.   Il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica   possono
          promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
          forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti  gli
          operatori del mercato. 
                8. Il  gestore  stipula  convenzioni,  anche  con  le
          societa' che dispongono delle  reti  di  trasmissione,  per
          disciplinare gli interventi di manutenzione e  di  sviluppo
          della rete e dei dispositivi di interconnessione con  altre
          reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
          gestore risponde direttamente nei confronti  del  Ministero
          delle  attivita'  produttive  della  tempestiva  esecuzione
          degli interventi di  manutenzione  e  sviluppo  della  rete
          deliberati. Le  suddette  convenzioni,  sono  stipulate  in
          conformita'  ad  una  convenzione  tipo   definita,   entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   legislativo,    con    decreto    del    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
          norma della legge n. 481 del 1995,  sentita  la  Conferenza
          unificata, istituita ai sensi del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
                Tale convenzione tipo prevede: 
                  a)  la  competenza  del  gestore  ad  assumere   le
          decisioni in materia di manutenzione, gestione  e  sviluppo
          della rete; 
                  b)  un'adeguata  remunerazione  delle  attivita'  e
          degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
          carico degli operatori; 
                  c) le modalita' di accertamento di  disfunzioni  ed
          inadempimenti  e  la   determinazione   delle   conseguenti
          sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
          eventuali indennizzi alle parti lese; 
                  d) le modalita'  di  coinvolgimento  delle  regioni
          interessate  in  ordine  agli  aspetti  di  localizzazione,
          razionalizzazione e sviluppo delle reti. 
                9. In  caso  di  mancata  stipula,  entro  centoventi
          giorni dall'emanazione del decreto di determinazione  della
          rete di trasmissione nazionale di cui  al  comma  7,  delle
          convenzioni con le societa' che dispongono  delle  reti  di
          trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro
          i successivi  sessanta  giorni  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il  gas.
          Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore
          di cui al  comma  4,  i  soggetti  proprietari  delle  reti
          restano  responsabili   della   corretta   manutenzione   e
          funzionamento  delle  reti  e  dei  dispositivi   di   loro
          proprieta'; i costi relativi  possono  essere  riconosciuti
          dal  gestore   della   rete   di   trasmissione   nazionale
          nell'ambito   della   relativa    convenzione.    Eventuali
          inadempienze o disservizi  sono  sanzionati  dall'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  ed  il  gas.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e  il  gas  controlla  che  i  rapporti
          oggetto delle convenzioni si svolgano  nel  rispetto  delle
          disposizioni  in  esse  contenute,  potendo   irrogare   le
          sanzioni previste dall'articolo 2, comma  20,  lettera  c),
          della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso  in  cui  le
          violazioni accertate  pregiudichino  l'accesso  e  l'uso  a
          condizioni   paritetiche   della   rete   di   trasmissione
          nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
          sensi   del   presente   comma   viene   data    preventiva
          comunicazione al Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato. 
                10. Per l'accesso e l'uso della rete di  trasmissione
          nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
          indipendentemente  dalla  localizzazione  geografica  degli
          impianti di produzione e dei  clienti  finali,  e  comunque
          sulla base di criteri non  discriminatori.  La  misura  del
          corrispettivo e' determinata dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, considerando anche  gli  oneri
          connessi ai compiti previsti al comma  12  ed  e'  tale  da
          incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'  di
          propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
          Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
          periodo transitorio fino all'assunzione  della  titolarita'
          da parte del gestore di cui al comma 4. 
                11. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo, con uno  o  piu'  decreti
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, su  proposta
          dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          altresi'  individuati  gli  oneri  generali  afferenti   al
          sistema elettrico, ivi inclusi  gli  oneri  concernenti  le
          attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13,
          comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il   gas   provvede   al   conseguente   adeguamento    del
          corrispettivo di cui al comma 10. 
                12.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, con proprio provvedimento  ai  sensi  del
          comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei  diritti
          e  delle  obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia
          elettrica, comunque prodotta da altri operatori  nazionali,
          da  parte  dell'ENEL  S.p.a.  al  gestore  della  rete   di
          trasmissione  nazionale.   Il   gestore   ritira   altresi'
          l'energia elettrica di cui  al  comma  3  dell'articolo  22
          della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori  a
          prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas in applicazione del criterio del costo evitato.  Con
          apposite convenzioni, previa  autorizzazione  del  Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
          ceduti    al     gestore,     da     parte     dell'imprese
          produttrici-distributrici,   l'energia   elettrica   ed   i
          relativi diritti di cui  al  titolo  IV,  lettera  B),  del
          provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali  convenzioni
          e' fissata in otto anni a partire dalla data  di  messa  in
          esercizio degli impianti ed il prezzo  corrisposto  include
          anche il costo evitato. 
                13. Dalla data di entrata in funzione del sistema  di
          dispacciamento di merito  economico  il  gestore,  restando
          garante del  rispetto  delle  clausole  contrattuali,  cede
          l'energia acquisita ai sensi del comma 12  al  mercato.  Ai
          fini di assicurare la copertura  dei  costi  sostenuti  dal
          gestore, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          include negli oneri di sistema  dovuti  dall'insieme  degli
          utenti finali e raccolti dai soggetti a cio'  abilitati  ai
          sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas la differenza tra i  costi
          di acquisto del gestore e la  somma  dei  ricavi  derivanti
          dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita  dei
          diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11. 
                14. L'autorizzazione alla realizzazione  delle  linee
          dirette e'  rilasciata  dalle  competenti  amministrazioni,
          previo  parere  del  gestore  per  le  linee  di   tensione
          superiore a 120 kV.  Il  rifiuto  dell'autorizzazione  deve
          essere debitamente motivato. 
                15.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    per    gli    adempimenti     relativi
          all'attuazione del presente decreto,  puo'  avvalersi,  con
          opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
          gestore.».