Art. 18 
 
            Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi 
 
  1. ((Alla tabella A allegata al  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo)) 26  ottobre  1995,  n.  504,  i  numeri  4  e  14  sono
soppressi. 
  2. All'articolo 22  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 2-ter e' abrogato. 
  3. All'articolo 23, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole  «sviluppo  delle  imprese»  sono
inserite le seguenti:  «,  ad  eccezione  dei  progetti  di  ricerca,
sviluppo e  innovazione  riguardanti  i  settori  del  petrolio,  del
carbone e del gas naturale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la tabella A del  decreto  legislativo  26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e  amministrative)  come
          modificata dalla presente legge: 
                «Tab.  A  Impieghi  dei   prodotti   energetici   che
          comportano  l'esenzione  dall'accisa  o  l'applicazione  di
          un'aliquota  ridotta,  sotto   l'osservanza   delle   norme
          prescritte 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   22,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Misure per  l'aumento  della  produttivita'
          nei porti). - 1. All'articolo 5-bis della legge 28  gennaio
          1994, n. 84 e successive modificazioni, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nei  siti
          oggetto di  interventi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti" e  il
          quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Il  decreto  di
          approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare deve intervenire entro trenta  giorni
          dalla suddetta trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
          progetto  di  dragaggio  prevede  anche  il   progetto   di
          infrastrutture   di   contenimento   non    comprese    nei
          provvedimenti  di  rilascio  della  Valutazione   d'impatto
          ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento,  o
          comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
          Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n.  152,  sull'assoggettabilita'  o  meno  del
          progetto alla valutazione di impatto ambientale."; 
                  b) al comma 2, lettera a), le parole: "analoghe  al
          fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e"  sono
          soppresse; 
                  c) al comma  2,  lettera  c),  le  parole  "con  le
          modalita' previste dal decreto di  cui  al  comma  6"  sono
          soppresse; 
                  d) al comma 6, le parole:  "sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, definisce con proprio decreto le modalita'  e
          le norme tecniche per i dragaggi dei  materiali,  anche  al
          fine dell'eventuale loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e
          marino costiere poste in  siti  di  bonifica  di  interesse
          nazionale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "adotta  con
          proprio  decreto  le  norme   tecniche   applicabili   alle
          operazioni  di  dragaggio  nelle  aree  portuali  e  marino
          costiere poste in siti di bonifica di  interesse  nazionale
          al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali  dragati  ed
          al fine  di  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
          articolo". 
                2. Nell'ambito della propria  autonomia  finanziaria,
          alle  autorita'  portuali  e'   consentito   di   stabilire
          variazioni  in  diminuzione,  fino  all'azzeramento,  delle
          tasse di ancoraggio e  portuale,  cosi'  come  adeguate  ai
          sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche' variazioni
          in aumento, fino a un limite massimo pari al  doppio  della
          misura  delle  tasse  medesime.  L'utilizzo  delle  entrate
          rivenienti  dall'esercizio  dell'autonomia   impositiva   e
          tariffaria   delle   autorita'   portuali,    nonche'    la
          compensazione,  con  riduzioni  di  spese  correnti,   sono
          adeguatamente  esposti  nelle  relazioni  sul  bilancio  di
          previsione e nel rendiconto generale. Nei casi  in  cui  le
          autorita' portuali si avvalgano della predetta facolta'  di
          riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore  al
          settanta per cento, e' esclusa la possibilita' di pagare il
          tributo  con  la  modalita'  dell'abbonamento  annuale.  Il
          collegio dei revisori dei conti attesta  la  compatibilita'
          finanziaria   delle    operazioni    poste    in    essere.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2-bis. 
                2-ter. (Abrogato). 
                3. All'articolo 18-bis della legge 28  gennaio  1994,
          n. 84, al  comma  1,  dopo  le  parole:  "nei  collegamenti
          stradali e ferroviari nei porti" sono aggiunte le seguenti:
          "e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla
          manutenzione  e  alla  riqualificazione  strutturale  degli
          ambiti portuali" e le parole: "di 70 milioni di euro annui"
          sono sostituite dalle seguenti:  "di  90  milioni  di  euro
          annui."». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) come modificato dalla presente legge: 
                «Art 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1.  Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
                2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo). 
                Il Fondo e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
                  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo  delle  imprese,  ad  eccezione  dei  progetti  di
          ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i  settori  del
          petrolio, del carbone e del gas naturale; 
                  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
                  c)  la  promozione  della  presenza  internazionale
          delle imprese e l'attrazione di  investimenti  dall'estero,
          anche in  raccordo  con  le  azioni  che  saranno  attivate
          dall'ICE  -  Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
                  c-bis) interventi in favore di imprese in crisi  di
          grande dimensione; 
                  c-bis) la definizione e l'attuazione dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata; 
                  c-ter)   interventi   diretti    a    salvaguardare
          l'occupazione e  a  dare  continuita'  all'esercizio  delle
          attivita' imprenditoriali. 
                3. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          comma 2,  con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  nel  rispetto  degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo  19,  comma  5  del  decreto-legge  1°(gradi)
          luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con  legge
          3 agosto 2009, n. 102. 
                3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
                3-ter. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
                3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
          c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
          da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui   titolari
          intendano trasferire le stesse, in cessione o  in  affitto,
          ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
          Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di
          apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
          1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico sono stabiliti,  nel  rispetto  della  disciplina
          dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
          e criteri per la concessione, l'erogazione  e  il  rimborso
          dei predetti finanziamenti. 
                4. Il Fondo puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
                5. 
                6. I finanziamenti agevolati concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
                7. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
                8.  Gli  stanziamenti  iscritti   in   bilancio   non
          utilizzati nonche' le somme restituite o non  erogate  alle
          imprese,  a  seguito  dei  provvedimenti  di  revoca  e  di
          rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
          disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma,  cosi'
          come accertate con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
                9. Limitatamente agli strumenti agevolativi  abrogati
          ai sensi del comma 7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».